Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 284 del 10/12/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 284 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NICA DUMITRU CIPRIAN N. IL 02/10/1986
avverso la sentenza n. 2672/2014 TRIBUNALE di PISA, del
24/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 10/12/2015

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.500 (millecinquecento) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 10 dicembre 2015
Il PresO s ente (

La difesa di Nica Dumitru Ciprian propone ricorso avverso la sentenza del 24/11/2014 con la quale
il Tribunale di Pisa ha applicato la pena concordata tra le parti in relazione all’imputazione di cui
agli artt. 337 cod.pen.
Nel ricorso si contesta violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’esclusione
dall’applicazione di formule di proscioglimento in fatto ed alla mancata applicazione della
sospensione condizionale della pena.
Il ricorso è inammissibile per genericità in quanto ignora il contenuto della pronuncia che fa
riferimento alle risultanze in atti al fine di escludere l’applicazione di formule di proscioglimento in
fatto, e non indica elementi di segno contrario risultino ingiustamente ignorati dal giudicante.
Quanto alla sospensione, trattandosi di applicazione di pena su richiesta delle parti il giudicante ha
dato conto della mancanza di una richiesta sul punto, ed ha ampiamente motivato anche
sull’impossibilità di formulare un giudizio prognostico favorevole, argomentazione ampiamente
satisfattiva, in fatto e diritto, in merito alle giustificazioni rese sulla decisione assunta.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA