Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28398 del 12/05/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28398 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: DI STASI ANTONELLA

sul ricorso proposto da:
GAMBERONI DANILO, nato a Roma il 06/03/1979
avverso l’ordinanza del 26/09/2014 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale dottssa M. Giuseppina Fodaroni, che ha concluso
chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con
trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Roma.

Data Udienza: 12/05/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore della persona offesa Gamberoni Danti° ha proposto ricorso per
cassazione avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Roma in data 26.9.2014, con la quale, rigettando l’opposizione
all’archiviazione proposta da Gamberoni Danilo, ha disposto l’archiviazione del
procedimento penale n. 36425/2013 iniziato a carico di Ignoti, condividendo la

amministrativo ex art. 23 dlgs 152/1999 e ritenendo irrilevanti i temi probatori ed
istruttori avanzati dall’opponente.
2. Con il ricorso viene dedotta la seguente censura: violazione della legge
penale ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 409
comma 6 e 127 cod. proc. pen.
Il ricorrente deduce che l’art. 410 comma 2 cod. proc. pen. prevede la
possibilità dell’emissione del decreto di archiviazione de plano solo ove il Gip
ritenga l’opposizione affetta dal duplice vizio di inammissibilità ed infondatezza
della notizia di reato; nella specie, avendo il GIP ritenuta solo l’infondatezza della
notizia del reato doveva procedere fissando l’udienza camerale ex art. 127 cod.
proc. pen. come dispone l’art. 409 cod. proc. pen.
Argomenta che, se fosse stata disposta l’udienza camerale, il gip non sarebbe
incorso nello stesso errore di valutazione in cui è caduto il pubblico ministero che
non ha notato che non si trattava di sottrazione di acque pubbliche ma di
sottrazione illecita delle acque private del condominio (art. 624 cod. pen.), come
avrebbero riferito le persone chiamate a sommarie informazioni.
Chiede l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va premesso che, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale di
questa Suprema Corte, l’ordinanza di archiviazione è impugnabile solo nei rigorosi
limiti stabiliti dall’art. 409, comma 6, cod. proc. pen. il quale rinvia all’art. 127,
comma 5, cod. proc. pen. che sanziona con la nullità la mancata osservanza delle
norme concernenti la citazione e l’intervento delle parti in camera di consiglio.
Ne consegue che il provvedimento di archiviazione può essere impugnato in
sede di legittimità nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia
del contraddittorio, e che non è mai consentito il ricorso per cassazione per motivi
diversi, cioè attinenti al merito della notitia criminis, per errores in iudicando
fondati su una diversa interpretazione della legge sostanziale, ovvero per vizio di
2

qualificazione giuridica operata dal PM del fatto oggetto di querela quale illecito

motivazione, travisamento dell’oggetto o per omessa considerazione di circostanze
di fatto già acquisite, come pure per pretese violazioni di regole processuali
inerenti l’espletamento di atti compiuti durante l’indagine preliminare (ex multis,
v. Sez. 6, n. 52119 del 14/11/2014, Rv. 261681; Sez. 1, n. 8842 del 07/02/2006,
Rv. 233582; Sez. 6, n. 436 del 05/12/2002, dep. 09/01/2003, Rv. 223329; Sez.
1, n. 9440 del 03/02/2010, Rv. 246779; Sez.2, n. 29936 del 04/07/2013, Rv.
256660; Sez. 5 n. 17970 del 26/03/2014, Rv. 262865; Sez.6, n 12522 del
24/02/2015, Rv.262953).

cui il giudice, avendo proceduto alla declaratoria di inammissibilità dell’opposizione
ex art. 410 c.p.p. – ed alla successiva archiviazione del procedimento -, abbia
impedito alla persona offesa opponente di interloquire innanzi al giudice in ordine
alla necessità di dare ulteriore corso al procedimento. Tanto premesso, si tratta di
verificare se nel caso di specie, la declaratoria de plano di inammissibilità
dell’opposizione alta richiesta di archiviazione, con contestuale archiviazione del
procedimento, sia o meno avvenuta in violazione del principio dei contraddittorio.
Secondo i consolidati principi espressi da questa Corte di legittimità, qualora
sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero
ai sensi dell’art. 410 c.p.p., il GIP può disporre l’archiviazione con provvedimento
de plano esclusivamente qualora ricorrano due condizioni, dette quali deve dare
atto con adeguata motivazione, e cioè, da un lato, che l’opposizione sia
inammissibile per l’omessa indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva
ovvero per l’idoneità delle prove richieste ad incidere sulle risultanze delle indagini
preliminari; dall’altro lato, che la notizia di reato sia infondata. Al di fuori di tali
ipotesi, in presenza di opposizione della persona offesa, non può che ricorrersi al
procedimento camerate, senza il quale il provvedimento di archiviazione deve
considerarsi emesso con violazione delta garanzia del contraddittorio e perciò
Impugnabile con il ricorso per cassazione (Sez.6,n..53433 del 06/11/2014,
Rv.262079).
Con specifico riguardo alla declaratoria

de plano

di inammissibilità

dell’opposizione della persona offesa atta richiesta di archiviazione, il giudice deve
valutare non solo la pertinenza ma anche la rilevanza degli elementi di prova su
cui l’opposizione si fonda, intesa quest’ultima come concreta incidenza dei predetti
elementi sulle risultanze delle indagini preliminari, senza però poter effettuare
valutazioni anticipate di merito ovvero prognosi di fondatezza o meno di tali
elementi di indagine (Cass. Sez. 6, n. 12833 del 26/02/2013, P.O. in proc. Adolfi,
Rv. 256060; Sez. 5, n. 566 del 21/11/2013, P.O. in proc. De Michele, Rv. 258667;
Sez.4,n.23624 del 01/04/2004,Rv.228928).

Il ricorso innanzi a questa Corte è, dunque, ammissibile nella sola ipotesi in

Inoltre, l’obbligo di motivazione a carico del giudice delle indagini preliminari
deve essere adeguatamente assolto.
Il giudice delle indagini preliminari, infatti, deve motivare specificamente in
ordine sia alla infondatezza delta notizia di reato che alle cause della
inammissibilità (omessa indicazione dell’oggetto delle investigazioni suppletive e\o
dei relativi elementi di prova); in difetto, in ipotesi di omessa motivazione o di
motivazione meramente apparente, si produce una violazione del contraddittorio
che è, prima di tutto e in ogni caso, diritto all’ascolto. (Sez.5, n. 16505 del

Ne consegue l’illegittimità del il decreta di archiviazione emesso de piano con
una motivazione di stile sull’inammissibilità dell’opposizione, senza quindi dare
conto dei motivi dell’irrilevanza o della non pertinenza degli atti di investigazione
richiesti, perché si sostanzia nella violazione del diritto al contraddittorio della
persona offesa per la mancata adozione del rito camerate (Sez.2,n.47980del
01/10/2004,Rv.230707;Sez.2,n.40515 del 28/09/2005,Rv.232674; Sez.4,n.167
del 24/11/2010,dep.04/01/2011,Rv.249236; Sez.6,n.53433 del 06/11/2014,
Rv.262079).
2. Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, il provvedimento impugnato non
consente a questa Corte di comprendere, senza accedere agli atti, ne’ la vicenda,
ne’ quali fossero le investigazioni suppletive richieste, ne` le ragioni della loro
ritenuta “irrilevanza” (non pertinenza ai temi d’indagine; superfluità rispetto alle
indagini già espletate; inidoneità o insufficienza dei risultati acquisibili).
Alla denunziata circolarità della motivazione (dal momento che la notizia di
reato è infondata non sono necessarie indagini suppletive) che indebitamente
risolve in una la duplice condizione cui è subordinata la pronunzia de plano in caso
d’opposizione alla richiesta d’archiviazione (che la notizia sia infondata e
l’archiviazione inammissibile), s’aggiunge, ed è quello che rileva ai fini della
censurabilità in questa sede del decreto, una sostanziale omessa risposta alla
opposizione.
La clausola pressoché di stile, secondo la quale “rispetto a tale valutazione
ogni approfondimento istruttorio della querelante deve ritenersi privo di efficacia
dirimente”, determina la violazione del principio del contraddittorio che è, prima
di tutto e in ogni caso, diritto all’ascolto. E il rispetto non apparente di tale diritto
impone che il giudice dia conto in maniera chiara e comprensibile di avere
effettivamente ascoltato tutte le ragioni delle parti.
3. Il decreto impugnato va, dunque, annullato senza rinvio e gli atti trasmessi
al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma per nuovo esame.

P.Q.M.

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21/04/2006,Rv.234453).

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti
al Tribunale di Roma.

Così deciso il 12/5/2016

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