Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28395 del 08/04/2014

Penale Ord. Sez. 7 Num. 28395 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: VERGA GIOVANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso l’ordinanza n. 1998/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
03/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;

Data Udienza: 08/04/2014

OSSERVA

Lamenta A.A. che l’ordinanza della Corte d’appello che ha dichiarato
l’inammissibilità dell’appello proposto è incorsa in violazione di legge e vizio della motivazione.

Pur nella libertà della loro formulazione, i motivi d’impugnazione (anche nel giudizio
d’appello) devono indicare con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le
censure, al fine di delimitare con precisione l’oggetto dell’impugnazione e di evitare
impugnazioni generiche o dilatorie
In punto di diritto, ciò implica che la parte impugnante deve esplicitare con sufficiente
chiarezza la censura d’inosservanza o di violazione della legge penale, non potendo ritenersi
che la semplice menzione di un articolo del codice possa integrare “l’indicazione specifica”
richiesta dall’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c).
In punto di fatto, è necessario indicare le ragioni per cui si ritiene errata la valutazione che il
giudice ha compiuto. Nè può ritenersi che, rispetto al giudizio di cassazione, le esigenze di
specificità dei motivi siano attenuate nel giudizio d’appello, che è competente a rivalutare
anche il fatto. Tale rivalutazione, essendo l’appello un’impugnazione devolutiva, può e deve
avvenire nei rigorosi limiti di quanto la parte appellante ha legittimamente investito il giudice
d’appello con il mezzo d’impugnazione (conforme alle previsioni di cui all’art. 581 cod. proc.
pen.), che serve sia a circoscrivere l’ambito dei poteri del giudice sia a evitare impugnazioni
dilatorie., che impegnano inutilmente e dannosamente le risorse giudiziarie, limitate e
preziose, e che concorrono a impedire la realizzazione del principio della ragionevole durata del
processo (art. 111 Cost., comma 2).
In conclusione, l’appellante non aveva espresso censure di inosservanza o di violazione di
legge con la determinatezza necessaria a porre il giudice dell’impugnazione in condizione di
verificare l’eventuale fondatezza del vizio lamentato. L’appellante si era limitato a contestare il
giudizio di responsabilità sul presupposto che si trattava di controversia civile e a richiedere
l’applicazione delle attenuanti generiche.. L’appellante non aveva perciò espresso censure con
la determinatezza necessaria a porre il giudice dell’impugnazione in condizione di verificare
l’eventuale fondatezza del vizio lamentato. Correttamente, pertanto, il giudice d’appello ha
concluso per la declaratoria d’inammissibilità dell’appello
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili di
colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle spese del
procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 1.000,00 (mille) euro.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di 1.000,00 euro.
Così deliberato in Roma 1’8.4.2014

Il motivo è inammissibile perché generico e comunque manifestamente infondato

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA