Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28394 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28394 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: VERGA GIOVANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PELOSO BIAGIO N. IL 02/07/1976
avverso la sentenza n. 1535/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del
25/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazioné fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;

Data Udienza: 08/04/2014

Il ricorso di Peloso Biagio è inammissibile perché i motivi in esso dedotti sono manifestamente
infondati e ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendosi gli stessi considerare, per di più, non specifici. La mancanza di specificità
del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo
ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità,
conducente a mente dell’art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all’inammissibilità.
Sono manifestamente insussistenti, del resto, i vizi di motivazione pur genericamente
denunciati, perché la Corte territoriale ha compiutamente esaminato le doglianze difensive.
Nell’esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano interpretate nel
pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole
giuridiche e della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma
delle conclusioni di colpevolezza.
Il ricorrente attraverso la reiterazione di motivi d’appello tende unicamente a prospettare una
diversa ed alternativa lettura dei fatti di causa, che non può trovare ingresso in questa sede di
legittimità a fronte di una sentenza, come quella impugnata che appare congruamente e
coerentemente motivata
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili di
colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle spese del
procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 1.000,00 (mille) euro

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di 1.000,00 euro.
Così deliberato in Roma 1’8.4.2014

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