Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28392 del 05/05/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28392 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: DE MASI ORONZO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
BERNARDI FABIO, nato a Rovereto il 12/2/1960

avverso la sentenza in data 17/11/2014 della Corte di Appello di Venezia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Oronzo De Masi;
lette le richieste del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Mario
Fraticelli, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

Data Udienza: 05/05/2016

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 17/11/2014 la Corte d’Appello di Venezia dichiarava non doversi
procedere nei confronti mai copft4n,t1 di BERNARDI FABIO in ordine al reato di cui agli artt. 110
c.p., 181 comma 1, D.P.R. n. 42 del 2004, perché estinto per prescrizione.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, tramite difensore fiduciario, e
deduce con due motivi:

Corte territoriale, in riforma della sentenza di condanna
BERNARDI, ha provveduto

de plano

pronunciata, nei confronti del

senza considerare che costituiva preciso interesse

dell’appellante richiedere il proscioglimento nel merito, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., stante
l’evidenza della prova dell’insussistenza del fatto di reato contestato nell’imputazione;
2) inosservanza ed erronea applicazione della legge, in relazione agli artt. 129 e 530 c.p.p.,
per non aver valutato la Corte territoriale le osservazioni svolte dal consulente tecnico di parte,
GRADIZZI ANNAPAOLA, geologo, e la deposizione testimoniale resa da MENOTTI MARIO, circa
la mera apparenza, dovuta ad errore di misurazione, della difformità dello scavo per
l’estrazione del marmo, rispetto a quanto previsto nel progetto approvato nel 1995 dalla
Provincia di Verona per la riapertura della cava “Sgrenza”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione è stata pronunciata dalla Corte
d’Appello di Venezia “de plano” e la impugnata sentenza è radicalmente viziata poiché, nel
sistema del diritto processuale penale, non è attribuito al giudice di appello alcun potere di
pronunciare una sentenza fuori dal contraddittorio con le parti.
Questa Corte ha avuto modo di precisare che la disciplina del proscioglimento
predibattimentale di cui all’art. 469 c. p. p. è dettata specificamente per il giudizio di primo
grado, ma non può ritenersi applicabile nel giudizio di appello, in quanto ad essa non effettua
alcun rinvio, esplicito o implicito, il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 c. p. p., e
che, in ogni caso, il precisato modulo decisorio postula la preventiva audizione, ed anzi la non
opposizione, del pubblico ministero e della difesa (così, espressamente, Sez. U, n. 3027 del
19/12/2001, dep. 25/01/2002, Angelucci, Rv. 220555).
ccorre inoltre considerare che la pronuncia fuori del contraddittorio non può trovare sostegno
n anche nella disciplina di cui all’art. 129 c. p. p. in quanto tale disposizione non attribuisce un
potere decisorio ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dalle altre norme del codice, ma
enuncia una regola di condotta per il giudice che opera in ogni stato e grado del processo e

2

1) nullità assoluta della sentenza impugnata per violazione del contraddittorio in quanto la

presuppone in ogni caso un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del
contraddittorio (Sez. U, n. 12283 del 25/01/2005, De Rosa, Rv. 230529).
Deve pertanto escludersi che la declaratoria di prescrizione possa prevalere sul vizio rilevato e
determinare l’assenza di un interesse dell’imputato al ricorso.
Va dato atto di una diversa soluzione sostenuta anche di recente da Sez. 3, n. 42703 del
7/7/2015, Pisani, Rv. 265194, Sez. 4, n. 36896 del 13/06/2014, Volpato, Rv. 260299, nonchè,
con qualche temperamento, da Sez. 5,n. 51135 del 19/11/2014, Dondé, Rv. 261919, e da Sez.
6, n. 20065 del 01/04/2014, Di Napoli, Rv. 259726. Secondo tali decisioni, le quali tutte si

221403, le ragioni di economia processuale, costituzionalmente rilevanti, impongono di dare
prevalenza alla causa estintiva rispetto alla nullità anche se assoluta ed insanabile, salvo che
l’operatività della prima non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al
giudice di merito.
L’indirizzo prevalente – che si condivide – afferma invece la sussistenza dell’interesse
dell’imputato alla declaratoria di nullità della sentenza di prescrizione emessa “de plano” dal
giudice di appello e la prevalenza di questa tipologia di decisione rispetto a quella consistente
*ella declaratoria della causa estintiva del reato (Sez. 6, n. 50013 del 24/11/2015,
Capodicasa, Rv. 2657410 i Sez. 6, n. 10960 del 25/02/2015, Tavecchio, Rv. 2622833; Sez. 6, n.
28478 del 27/06/2013, Corsaro, Rv. 255862; Sez. 2, n. 42411 del 04/10/2012, Napoli, Rv.
254351; Sez. 6, n. 24062 del 10/05/2011, Palau Giovannetti, Rv. 250499; Sez. 5, n. 44619
del 23/11/2005, Lossetto, Rv. 232718).
In particolare, l’orientamento in questione, dopo aver posto dichiaratamente a premessa i
principi espressi da Sez. U, n. 3027 del 2002, Rv. 220555, cit., e da Sez. U, n. 12283 del
2005, Rv. 230529, evidenzia che presupposto imprescindibile per la praticabilità della
soluzione contraria è quello della piena corrispondenza tra i poteri spettanti al giudice di merito
e i poteri attribuiti alla Corte di cassazione al fine della valutazione della sussistenza dei
presupposti per la pronuncia delle formule di proscioglimento previste dall’art. 129, comma 2,
3 c. p. p. e che però lo stesso deve ritenersi radicalmente escluso dalla conformazione del
sistema processuale.
A tal fine, Sez. 6, n. 10960 del 2015, e Sez. 6, n. 24062 del 2011, richiamando le osservazioni
della sentenza della Corte costituzionale n. 249 del 1989, osserva«, che “la decisione allo stato
degli atti è diversa se resa nel merito o dal Giudice di legittimità giacché solo nel primo caso si
possono prendere in esame e vagliare direttamente le risultanze processuali, quando, per
contro, la Corte di Cassazione ha un perimetro di giudizio limitato alla situazione di fatto quale
emergente dalla sentenza impugnata”, e che da ciò deriva, quale logico corollario,
l’affermazione in base alla quale nel giudizio di cassazione, deve ritenersi sussistente
l’interesse dell’imputato alla declaratoria di nullità della sentenza con cui la Corte d’appello
abbia dichiarato «de plano» l’estinzione del reato per prescrizione prima del dibattimento,
poiché solo il giudice del merito può valutare la sussistenza delle condizioni per deliberare il
3

ricollegano ai principi generali enunciati da Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv.

proscioglimento a norma dell’art. 129 c.p.p., comma 2, con riferimento al contenuto di tutte le
risultanze processuali.
E’ appena il caso di osservare che la difesa del ricorrente introduce, nel caso di specie,
problematiche implicanti la soluzione di questioni di fatto – quali la correttezza delle
misurazioni dello scavo effettuato per l’estrazione del marmo – che non potrebbero essere
affrontate e risolte in questa sede atteso il perimetro limitato del giudizio di legittimità.
Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti
debbono essere trasmessi alla Corte di appello di Venezia, altra sezione, per la celebrazione del

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della
Corte di appello di Venezia.
Così deciso il 5 maggio 2016.

giudizio.

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