Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28391 del 03/05/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28391 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

Sul ricorso proposto da :
Palumbo Massimo, n. a Mugnano di Napoli il 21/12/1972;

avverso l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Napoli in data 19/03/2015;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale F. Baldi, che ha concluso per l’annullamento con restituzione degli atti;

RITENUTO IN FATTO

1. Palumbo Massimo ha proposto ricorso avverso la ordinanza del G.i.p. del
Tribunale di Napoli che ha dichiarato inammissibile l’opposizione a decreto penale
di condanna in data 19/03/2015 per il reato di cui all’art.2 del d.l. n. 463 del
1983.

2. Con un primo motivo lamenta la violazione dell’art. 461, comma 4, c.p.p. in
relazione all’art. 157 c.p. avendo il G.i.p. dichiarato inammissibile l’ opposizione

Data Udienza: 03/05/2016

depositata in data 04/03/2015 perché tardiva avendo rilevato che la
raccomandata relativa alla notifica del decreto di avvenuto deposito dell’atto
presso la casa comunale era stata consegnata in data 07/02/2015.
Tuttavia, rilevato che non è risultata la prova di quando l’atto sia stato ritirato
presso la casa comunale, occorreva tener conto nella specie del termine di 10
giorni di giacenza sicché, decorrendo i 15 giorni per interporre opposizione dal

3. Con un secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 461, comma 4, c.p.p.
alla luce degli artt. 582 e 590 c.p.p. nonché la palese contraddittorietà del
provvedimento. Lamenta che il provvedimento impugnato ha ritenuto incombere
al difensore l’onere di produzione della prova in ordine alla notifica dell’atto
impugnato dimenticando che il difensore era stato nominato solo
successivamente rispetto al decreto penale e che non era titolare di alcun potere
coercitivo nei confronti del proprio assistito in ordine all’esibizione della notifica.
È invece potere dovere del giudice cui è devoluta l’opposizione verificare
l’ammissibilità della stessa anche in relazione alla tempestività acquisendo
tramite l’ufficio gli atti necessari. Del resto, l’art. 461 c.p.p. richiede unicamente
che l’opponente debba indicare il procedimento, il numero del decreto e la data
di emissione senza includervi anche l’indicazione della data di notifica dell’atto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha già affermato, in fattispecie relativa a notifica di decreto penale
di condanna, che gli effetti della notificazione mediante deposito nella casa
comunale decorrono dal ricevimento della raccomandata con la quale si avvisa
l’interessato dell’avvenuto deposito dell’atto da notificare presso la casa
comunale (Sez. 3, n. 42160 del 09/07/2013, Rosini, Rv. 256677; Sez. 5, n.
27151 del 18/06/2010, Gratani, Rv. 248250); in particolare si è precisato che
allorquando il decreto penale di condanna venga notificato nelle forme previste
dall’art. 157, comma 8, c.p.p., il termine per l’opposizione decorre dal
“ricevimento della raccomandata” e questo deve interpretarsi come riferito al
ritiro della stessa, da effettuarsi entro i dieci giorni dalla consegna dell’avviso; né
può confondersi tra ritiro dell’atto depositato presso la casa comunale e ritiro,
appunto, della raccomandata con la quale si dà avviso dell’avvenuto deposito e
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17/02/2015, l’opposizione depositata il 04/03/2015 deve ritenersi tempestiva.

con il quale viene quindi a realizzarsi, senza possibilità di distinzione tra i due
momenti, proprio quel “ricevimento della raccomandata” da cui, per espressa
previsione dell’art. 157 c.p.p., comma 8, decorrono gli effetti della notifica,
senza che in contrario possa valere l’obiezione che il ritiro potrebbe essere
omesso o ritardato “ad libitum” dall’interessato; infatti, quando la raccomandata
non venga consegnata al destinatario nel luogo indicato nell’indirizzo e venga

l’ufficio postale, a ciò l’interessato deve provvedere entro il termine di giacenza
normativamente fissato, trascorso il quale il plico viene restituito al mittente e la
notifica si ha per effettuata per c.d. “compiuta giacenza”.
Ciò posto, risulta nella specie dagli atti, nella disponibilità del giudice, ed il cui
esame è necessario ex officio ove si tratti appunto di valutare la tempestività o
meno dell’atto di opposizione, che la compiuta giacenza è maturata, allo scadere
dei dieci giorni di legge, in data 17/02/2015, mentre l’opposizione è stata
presentata il 04/03/2015, e, dunque, nel termine di quindici giorni decorrente,
ex art. 172, comma 4, c.p.p., dal 18/02/15.
L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, con
trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli, per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al
Tribunale di Napoli.

Così deciso in Roma il 3 maggio 2016

EPOS ; TATA N CANCELLERIA

quindi, come nella specie, lasciato l’avviso che essa può essere ritirata presso

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