Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28390 del 03/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 28390 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: GAI EMANUELA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Milano
nel procedimento nei confronti di
Garavaglia Adriano, nato a Magenta il 01/01/1946

avverso la sentenza 22/12/2014 del Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Busto Arsizio

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Giuseppe Fimiani, che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la
sentenza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa, in data 22 dicembre 2014, ai sensi dell’art. 129
cod.proc.pen., il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio
ha prosciolto Garavaglia Adriano dal reato continuato di omesso versamento
delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori

Data Udienza: 03/05/2016

dipendenti, nel periodo settembre-dicembre 2010, .gennaio – ottobre 2011, e
aprile-giugno 2012, per un ammontare complessivo di C 20.482,00, perché il
fatto non costituisce reato. Ha argomentato, il Giudice che, per i mesi da maggio
ad ottobre 2011, non risultava provata la notificazione dell’avviso di
accertamento dal quale decorre il termine per porre in essere la condotta
riparatoria trascorso il quale avviene la trasmissione della denuncia di reato,
atteso che la notifica, effettuata ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., non era
completata con la prova dell’invio della raccomandata con ricevuta di ritorno, e

visione del contenuto della raccomandata, atteso che la stessa recava la dicitura
della “compiuta giacenza”. Per gli altri mesi in contestazione la relata di
notificazione risultava sottoscritta un soggetto diverso dal ricorrente e non vi era
alcuna indicazione della qualità rivestita dal ricevente all’interno della ditta e,
quindi, non vi era la prova che la raccomandata fosse stata ricevuta dal soggetto
sul quale grava l’obbligo del pagamento, che avrebbe potuto avvalersi della
causa di non punibilità.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore
generale della Corte d’appello di Milano e ne ha chiesto l’annullamento per
violazione di legge e vizio di motivazione per aver il Giudice prosciolto l’imputato
in netto contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione, essendo correttamente avvenuta la notificazione dell’accertamento
con conseguente erroneità della pronuncia assolutoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4.

Preliminarmente si dà atto che viene redatta motivazione in forma

semplificata ex Decreto Primo Presidente 29/04/2016 n. 68.

5. Il ricorso del Procuratore Generale è – in parte – fondato, e deve rilevarsi
l’intervenuta depenalizzazione del reato contestato a Garavaglia Adriano nei
termini qui esposti.
5.1. Ed invero, il G.I.P. è erroneamente pervenuto al proscioglimento
dell’imputato, con riferimento alle annualità 2010-2012, disattendendo i principi
affermati da questa Corte in tema di omesso versamento di ritenute previdenziali
e assistenziali, secondo cui ai fini del computo del termine utile per provvedere al
pagamento del debito contributivo, integrante causa di non punibilità ai sensi
dell’art. 2, comma primo bis del D.L. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito dalla
legge 11 novembre 1983, n. 638), è sufficiente l’effettiva e sicura conoscenza da

non era evincibile quale fosse l’atto notificato e il destinatario non aveva preso

parte del contravventore dell’accertamento previdenziale svolto nei suoi
confronti, a prescindere dall’impiego di particolari formalità per la relativa
notifica (Sez. n. 3, n. 2875 del 06/11/2013 Mainas, Rv. 259093).
Nel caso in esame il Giudice dava atto che la notifica era stata correttamente
effettuata presso la ditta dell’imputato, anche se l’atto era stato ricevuto da
persona incaricata diversa dall’imputato, e ne ha tratto la sicura conclusione
della mancanza di prova della conoscenza in capo all’imputato dell’avviso di
accertamento previdenziale; circostanza questa (notificazione a persona

lavoro della contestazione e, dunque, di ritenere la validità dell’avviso di
accertamento in capo al datore di lavoro, da cui far decorrere il dies a quo per
l’adempimento estintivo del reato, dovendo l’indagane sulla conoscenza in capo a
quest’ultimo essere oggetto di approfondimento istruttorio rispetto al quale
ciascuna parte ha il diritto alla prova. Nel consegue che, in tale situazione
processuale, caratterizzata dall’assenza di evidenza della prova, ex art. 129
cod.proc.pen., unica condizione che consente al G.I.P., richiesto dell’emissione di
decreto penale di condanna, di pronunciare sentenza di proscioglimento, il
Giudice ha erroneamente pronunciato la sentenza di proscioglimento
dell’imputato perché il fatto non costituisce reato.
5.2. Va rilevata, tuttavia, l’intervenuta depenalizzazione del reato di cui all’art. 2
2, comma 1-bis d.l. 12.9.1983 n. 463, conv. in I. 11.11.1983 n. 638, per effetto
dell’art. 3 comma 6 d.lgs 15 gennaio 2015, n. 8. A mente del citato decreto, il
delitto di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, di cui
all’art. 2, comma 1-bis d.l. 12.9.1983 n. 463, conv. I. 11.11.1983 n. 638, è
stato sostituito dalla seguente formulazione: «L’omesso versamento delle
ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è
punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se
l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non
è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al
versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica
dell’avvenuto della violazione» . L’omissione per l’anno 2012 è pari a €
5237,00 e quella dell’anno 2010 è pari a € 2175,00 e dunque l’ammontare è
inferiore alla soglia di punibilità per entrambi gli anni.
Trattandosi di violazioni c.d sotto soglia, i fatti contestati al ricorrente non sono
più previsti dalla legge come reato e, pertanto, la sentenza impugnata va
annullata, senza rinvio, con la formula perché il fatto non è previsto dalla legge
come reato.

3

incaricata), che non è sufficiente ad escludere la conoscenza in capo al datore di

Peraltro, deve rilevarsi che, ai sensi dell’art. 8 del decreto cit., le disposizioni del
decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si
applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in
vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato
definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili, caso nel quale
provvederà il giudice dell’esecuzione alla revoca della sentenza o del decreto, e,
ai sensi del successivo art. 9 cit, deve farsi luogo alla trasmissione, all’autorità
amministrativa competente, gli atti dei procedimenti penali relativi ai reati

per altra causa alla medesima data. Ne consegue, per il caso in esame, la
trasmissione degli atti all’INPS di Legnano in relazione a tutte le mensilità non
essendo maturata la prescrizione.
6. Con riferimento alle omissioni relative all’anno 2011, la sentenza deve essere
annullata perché, come argomentato dal Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Legnano, non vi è la prova della notificazione dell’accertamento con
invito a versare entro il termine di tre mesi la somma dovuta per beneficiare
della causa di non punibilità.
7. Conclusivamente la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio,
relativamente ai fatti concernenti le annualità 2011 e 2012 perché il fatto non è
più previsti dalla legge come reato e deve disporsi la trasmissione degli atti alla
sede INPS di Legnano, mentre con riguardo all’annualità 2011 perché il fatto non
sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente ai fatti concernenti le
annualità 2010 e 2012 perché il fatto non è più previsti dalla legge come reato e
relativamente al fatto concernente l’annualità 2011 ed ordina la trasmissione
degli atti all’ INPS di Legnano relativamente alle suddette annualità 2010-2012.
Così deciso il 03/05/2016

trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA