Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2839 del 24/10/2013
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2839 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: ZAZA CARLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Frosch Fiorella, nata a Mezzolombardo 1’08/12/1980
avverso la sentenza del 10/10/2012 del Giudice dell’udienza preliminare presso il
Tribunale di Bolzano
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Tindari Baglione, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata veniva applicata nei confronti di Fiorella Frosch,
su richiesta delle parti, la pena di mesi quattro di reclusione, sostituita con la
libertà controllata per mesi otto, ed C. 200 di multa, per il reato di cui agli artt.
1
Data Udienza: 24/10/2013
56 e 624-bis cod. pen., commesso il 10/01/2012 introducendosi nello studio
dentistico di Theodor Ausserer in Lagundo e tentando di impossessarsi di una
busta contenente la somma di C. 500.
L’imputata ricorrente deduce violazione di legge nella ritenuta sussistenza
dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 5, cod. pen., nonostante la richiesta di
applicazione di pena concordata ne prevedesse l’esclusione e, comunque, non ne
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente non deduce infatti alcun interesse all’impugnazione sotto il
profilo della rimozione di un pregiudizio derivante dalla ritenuta esistenza
dell’aggravante, che sia diverso da quello dell’influenza della determinazione
sulla pena; condizione, quest’ultima, insussistente nel caso di specie, ove la pena
è stata esattamente applicata nei termini concordati.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in €.1.000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C.1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 24/10/2013
Il Consigliere estensore
nte
ricorressero i presupposti.