Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2839 del 09/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2839 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COZZOLINO VITTORIO N. IL 06/11/1951
avverso la sentenza n. 10731/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
20/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

Data Udienza: 09/10/2015

RITENUTO IN FATTO
1. – La Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Noia,
con la quale l’imputato era stato condannato, riconosciute le circostanze attenuanti
generiche, alla pena di quattro mesi di arresto ed euro 10.000,00 di ammenda, per il
reato di cui all’art. 256, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, relativamente
all’abbandono incontrollato di rifiuti pericolosi costituititi da parti di macchine in disuso.
2. — Avverso la sentenza l’imputato ha proposto personalmente ricorso per

motivazione quanto alla responsabilità penale, perché non si sarebbero presi in
considerazione i rilievi proposti con l’atto d’appello, e quanto alla determinazione della
pena, che sarebbe stata ancora a riferimenti virtuali o extraprocessuali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.

– Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianza non

sufficientemente specifica. Il ricorrente non opera alcun riferimento concreto, neanche
a fini di critica, alla motivazione della sentenza impugnata né ai motivi di appello il cui
esame sarebbe stato pretermesso. Del resto, i giudici di merito sono correttamente
pervenuti all’accertamento della responsabilità penale sulla base di dati oggettivi sostanzialmente non contestati neanche con il ricorso per cassazione – rappresentati
dalla testimonianza del carabiniere che ha proceduto all’accertamento e dai rilievi
fotografici. Quanto, poi, alla pena, la stessa è stata determinata sulla base dell’effettiva
offensività del fatto commesso, quale emerge dai dati oggettivi presi in considerazione
in sentenza e non – come asserisce il ricorrente – sulla base di criteri meramente
astratti.
4. – Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso
senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla
declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2015.

cassazione, deducendo la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della

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