Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28389 del 14/04/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28389 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal
Procuratore Generale presso la Corte d’Appello
di Napoli nel procedimento nei confronti di :
Garzone Antonio, n. a Acerra il 15/02/1956;
Auriemma Maria, n. a Acerra il 30/11/1958;

avverso la ordinanza della Cote d’Appello di Napoli in data 30/04/2015;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale G. Mazzotta, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Il P.G. presso la Corte d’Appello di Napoli ha proposto ricorso nei confronti
dell’ordinanza della Corte d’Appello di Napoli in con cui è stata rigettata la
richiesta dello stesso Procuratore Generale di correzione di provvedimento del
16/12/2014 di restituzione a Garzone Antonio e Auriemma Maria di immobile già

Data Udienza: 14/04/2016

in sequestro disponendosi che la restituzione del manufatto fosse effettuata in
favore dell’avente diritto, da individuarsi correttamente nel Comune di Acerra e
comunque, in caso di mancato accoglimento, di sospensione del provvedimento
di restituzione ai detti condannati.
Dopo avere premesso che la Procura generale aveva appunto inoltrato richiesta
di correzione d’errore materiale e, in subordine, di attivazione della procedura

sospensione dell’ordinanza, deduce la violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del
2001 insita nel provvedimento con cui è stato affermato che la prescrizione del
reato di costruzione abusiva travolge l’ordine di demolizione delle opere illecite,
aggiungendo che la Corte non ha tenuto in considerazione che, decorsi
vanamente 90 giorni dall’ingiunzione a demolire, si verifica l’acquisizione gratuita
dell’immobile da parte dell’ente comunale senza necessità di alcuna specifica
delibera sul punto.

2. In data 16/03/2016 ha presentato memoria il difensore degli interessati, che
dopo avere riepilogato l’andamento processuale dei fatti, chiede il rigetto o
l’inammissibilità del ricorso non essendo stata impugnata la sentenza che
disponeva la restituzione degli immobili agli imputati essendo il reato stato
dichiarato prescritto con revoca dell’ordine di demolizione, né essendo stata
impugnata l’ordinanza del 16/12/2014; aggiunge la piena conformità alle norme
della impossibilità di ordinare la demolizione del manufatto in caso di intervenuta
prescrizione del reato edilizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile.
Una volta disposta dalla Corte territoriale, quale giudice dell’esecuzione, la
restituzione del manufatto ai proprietari dello stesso quale necessaria
conseguenza della revoca dell’ordine di demolizione per effetto della estinzione
del reato per prescrizione, unico mezzo rituale per contestare tale decisione
avrebbe dovuto essere l’impugnazione del relativo provvedimento, nella specie
non proposta, e non, invece, l’istanza di correzione fisiologicamente destinata a
porre rimedio a quegli errori la cui eliminazione, per espresso dettato dell’art.
130 c.p.p., non comporta una modificazione essenziale dell’atto.
Nella specie, al contrario, la diversa individuazione del soggetto cui il manufatto
dovrebbe essere restituito finirebbe inevitabilmente per incidere sulla stessa
2

per la corretta individuazione del proprietario dell’immobile e di contestuale

I

essenza del provvedimento : infatti la individuazione dei ricorrenti quali legittimi
destinatari della restituzione è, appunto, conseguita alla necessità, discendente
dai consolidati principi di questa Corte (nel senso, infatti, che I ‘ordine di
demolizione di opera edilizia abusiva presuppone comunque la pronuncia di
una sentenza di condanna, tra le altre, da ultimo, Sez. 3, n. 50441 del
27/10/2015, Franchi, Rv. 265616) richiamati anche dal provvedimento

estinzione del reato.
Né si potrebbe ritenere che, comunque, una volta impartito l’ordine di
demolizione, l’automatismo che, per legge, dovrebbe condurre, una volta decorsi
i novanta giorni dall’ingiunzione a demolire, all’acquisizione del manufatto in
capo all’ente comunale, operi nonostante la successiva revoca dell’ordine,
essendo, al contrario, evidente, che detta revoca, operando

ex tunc, è tale da

impedire l’applicazione del meccanismo in oggetto.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di denaro di euro 1.500 in favore della
cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.500 in favore della cassa delle
ammende
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2016

Il Con

tensore

impugnato, di revocare l’ordine di demolizione per effetto della statuizione di

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