Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28389 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28389 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: VERGA GIOVANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARUSO ANTONIO N. IL 17/05/1978
avverso la sentenza n. 1924/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
09/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;

Data Udienza: 08/04/2014

Il ricorso di Caruso Antonio è inammissibile perché i motivi in esso dedotti sono
manifestamente infondati e ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal
giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare, per di più, non specifici. La mancanza di
specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo
ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità,
conducente a mente dell’art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all’inammissibilità.
Sono manifestamente insussistenti, del resto, i vizi di motivazione pur genericamente
denunciati, perché la Corte territoriale ha compiutamente esaminato le doglianze difensive.
Nell’esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano interpretate nel
pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole
giuridiche e della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma
delle conclusioni di colpevolezza.
Allo stesso modo la corte territoriale ha dato conto delle ragioni che impedivano la concessione
delle circostanze attenuanti generiche La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi
dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con
motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa
motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione
neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori
attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Cass. sez.VI 24 settembre 2008 n.42688,
Caridi; sez.VI 4 dicembre 2003 n.7707, Anaclerio).
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il
giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o
rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o
comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Cass.
sez.VI 16 giugno 2010 n.34364, Giovane, Sez. 6, Sentenza n. 34364 del 16/06/2010 Ud.
(dep. 23/09/2010) Rv. 248244).
Nel caso in esame il diniego è ancorato ai numerosi e specifici precedenti penali.
Il ricorrente lamenta altresì difetto di motivazione in relazione all’aumento di pena fissato per
la continuazione. A tale proposito devesi rilevare che nel caso in cui il giudice abbia motivato
in ordine alla determinazione della pena, facendo riferimento, come nel caso di specie, ai criteri
di cui all’art. 133 c.p., alla gravità del fatto e ai precedenti penali anche specifici, egli non ha
l’obbligo di autonoma e specifica motivazione in ordine alla quantificazione dell’aumento per
continuazione, posto che i parametri al riguardo sono identici a quelli valevoli per la pena base
(cfr. Cass. N. 3034 del 1997 Rv. 209369, N. 11945 del 1999 Rv. 214857, N. 27382 del 2011
Rv. 250465).
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili di
colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle spese del
procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 1.000,00 (mille) euro

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di 1.000,00 euro.
Così deliberato in Roma 1’8.4.2014

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