Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28387 del 20/03/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 28387 Anno 2013
Presidente: MACCHIA ALBERTO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LOZITO PAOLO N. IL 22/09/1970
avverso la sentenza n. 14206/2008 CORTE APPELLO di TORINO, del
28/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/03/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. …C-re> ,
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 20/03/2013

LOZITO Paolo, ricon-e per cassazione avverso la sentenza 28.3.2012 con la
quale la Corte d’Appello di Torino lo ha condannato alla pena di anni uno,
mesi sette di reclusione e 450,00 € di multa per la violazione dell’art. 648
cp.
La difesa richiede l’annullamento della decisione impugnata deducendo:
§1.) ex art. 606 r comma lett. E) cpp, vizio di motivazione in relazione alla
ritenuta responsabilità dell’imputato per la ricettazione dell’autovettura e
delle targhe. La difesa sostiene che la motivazione è insufficiente perché
non spiega le ragioni per le quali l’imputato avrebbe dovuto conoscere della
illecita proveninenza del veicolo, per il solo fatto che il lunotto posteriore
fosse stato infranto. E le serrature del veicolo forzate. La difesa pone in
evidenza la insufficienza del dato probatorio attesa la divergenza
riscontrabile tra le dichiarazioni rese dal testimone e quanto attestato nel
verbale di consegna del veicolo
§1.) ex art. 606 I^ Gomma lett. E) cpp, vizio di motivazione in ordine alla
prova dell’elemento psicologico del dolo di ricettazione ritenuto sussistente
sulla base del solo assunto che l’imputato non avrebbe fornito indicazioni in
ordine alla provenienza del veicolo, avendo lo stesso affermato di averlo
sottratto al legittimo proprietario. La difesa si duole che la Cote territoriale
non abbia proceduto ad una riqualificazione del fatto in termini giuridici
differenti, pur avendo a disposizione gli elementi di fatto per affermare che
il ricorrente aveva commesso un furto in luogo di una ricettazione.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Con il primo motivo, la difesa sottopone all’attenzione di questo collegio
questioni di mero fatto inerenti alle condizioni del veicolo al momento del
suo sequestro da parte della Polizia giudiziaria e della sua riconsegna al fine
di mettere in discussione la valutazione della Corte territoriale circa la
consapevolezza dell’imputato in ordine alla illecita provenienza del veicolo
Si tratta di valutazioni di merito, volte ad una ricostruzione alternativa in
fatto e non contengono censure specifiche alla regolarità della motivazione i
cui vizi devono essere desumibili dalla sola lettura del testo della decisione
impugnata.
Il secondo motivo di ricorso è infondato. Anche in questo caso si è in
presenza di censure che attengono ad apprezzamenti di merito effettuati
dalla Corte territoriale in relazione alla prospettazione difensiva della
sottrazione del veicolo.
Anche in questo caso la Corte territoriale ha reso motivazione adeguata non
sindacabile nel corso del presente giudizio di legittimità. La Corte ha
adeguatamente motivato le ragioni per le quali non ha ritenuto di accedere
alla tesi formulata dalla difesa.
Per le suddette ragioni il ricorso deve essere rigettato e l’imputato deve
essere condannato al pagamento delle spese processuali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali

Così deciso in Roma il 20.3.2013

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