Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28387 del 14/04/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28387 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: DE MASI ORONZO

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da
ZAPPULLA MAURIZIO, nato a Palermo il 10/3/1951
ROMANO ANNA, nata a Palermo l’ 11/1/1951

avverso la ordinanza in data 29/4/2015 del Tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Oronzo De Masi;
lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Aureli
Galasso, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 14/04/2016

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Palermo, in sede di incidente di esecuzione, con ordinanza del 29/4/2015
respingeva la richiesta, presentata nell’interesse di ZAPPULLA MAURIZIO e ROMANO ANNA, di
revoca dell’ingiunzione a demolire emessa dal P.M. a seguito della sentenza del 28/4/2002,
divenuta irrevocabile il 3/11/2003, con cui il medesimo Tribunale aveva condannato gli
imputati, chiamati a rispondere della violazione dell’art. 44 D.P.R. n. 380 del 2001, alla pena
di giustizia, sul rilievo che la mera presentazione della domanda di sanatoria ed il pagamento

ricevuto una diversa destinazione o fosse stato sanato.
Avverso l’ ordinanza lo ZAPPULLA e la ROMANO, tramite il difensore fiduciario, propongono
ricorso per cassazione, affidato ad un unico ed articolato motivo, con il quale deducono, ai
sensi dell’art. 606, c.1, lett. e), c.p.p., mancanza di motivazione in ordine alla sanabilità
dell’opera abusiva, avendo gli istanti depositato documentazione attestante la condonabilità
della stessa e segnatamente perizia giurata nonché prova del versamento degli oneri liquidati
dal Comune di Palermo, sicché il Giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto, se del caso, disporre
le necessarie integrazioni istruttorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono infondati.
Sostengono i ricorrenti che il Tribunale di Palermo avrebbe dovuto considerare che per i lavori
abusivi riguardanti il manufatto edilizio sito in Palermo era stata avanzata richiesta di condono
edilizio nonché pagati i relativi oneri concessori e richiamano una perizia giurata attestante la
sanabilità dell’opera.
Il Tribunale ha evidenziato nella impugnata ordinanza che la revoca dell’ingiunzione di
demolizione sarebbe consentita al giudice dell’esecuzione unicamente in presenza di titolo
abilitativo concesso dalla pubblica amministrazione ovvero nel caso in cui sia ragionevolmente
prevedibile che un provvedimento di siffatto tipo possa essere adottato dalla autorità
amministrativa o giurisdizionale, mentre non è sufficiente la mera pendenza del procedimento
di condono edilizio.
Le conclusioni cui è giunto il Tribunale sono in linea con l’indirizzo giurisprudenziale di
legittimità secondo cui non è sufficiente a neutralizzare l’ordine di demolizione la possibilità che
in tempi lontani e non prevedibili possano essere adottati atti favorevoli al condannato (Sez.3,
n. 38997 del 26/09/2007, Di Somma, Rv.237815), e che pure la semplice pendenza di una
procedura finalizzata all’emissione di provvedimenti amministrativi di tal fatta, ove sia
accompagnata da elementi plausibilmente indicativi di un esito favorevole della stessa, possa
comportare la legittima stasi della procedura di demolizione (Sez. 3, n. 5731 del 20/1/2016,
Caradente).
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degli oneri concessori non fosse sufficiente a far ritenere che l’immobile abusivo avesse

Il giudice dell’esecuzione, investito della richiesta di revoca o di sospensione dell’ordine di
demolizione delle opere abusive di cui all’art. 31 D.P.R. n. 380 del 2001, in conseguenza della
presentazione di una istanza di condono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della
sentenza di condanna, è tenuto infatti a esaminare i possibili esiti ed i tempi di conclusione del
procedimento amministrativo e, in particolare: a) il prevedibile risultato dell’istanza e la
sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento; b) la durata necessaria per la
definizione della procedura, che può appunto determinare la sospensione dell’esecuzione nel

25/09/2014, Russo, Rv. 261212).
Questa Corte ha anche precisato, così distinguendo tra revoca da un lato e sospensione
dall’altro, che mentre la prima è condizionata all’intervento di atti amministrativi incompatibili
con la esecuzione della demolizione, la seconda discende dal fatto che sia ragionevolmente
prospettabile che, nell’arco di breve tempo, questi stessi provvedimenti incompatibili vengano
adottati (Sez. 3, n. 24273 del 24/03/2010, P.G. in proc. Petrone, Rv. 247791; Sez. 3, n.
38997 del 26/09/2007, cit.).
Occorre però sottolineare che tale incompatibilità deve essere effettiva ed attuale, non già
futura e meramente eventuale, non essendo consentito paralizzare in modo indefinito il
ripristino dell’assetto urbanistico violato (Sez. 3, n. 13746 del 29/1/2013, Falco, Rv. 254752;
Sez. 3, n. 11419 del 29/1/2013, Bene, Rv. 254421).
Ed allora, rispondendo già alle medesime doglianze qui riproposte, il Tribunale di Palermo, nel
corpo di una motivazione sintetica ma del tutto adeguata, logica ed insuscettibile di censure,
ha evidenziato che nel caso di specie difettano tanto la possibilità di una definizione sollecita
della procedura di condono avanzata dal ricorrente, quanto – ed a monte – l’astratta
accoglibilità dell’istanza medesima, in ordine alla quale nessun ulteriore elemento è stato
allegato in questa sede, non emergendo

ictu °culi dalla richiamata perizia circostanze

positivamente valutabili a sostegno dell’assunto dei ricorrenti.
Generica risulta, infine, la doglianza con la quale si deduce la mancata assunzione di prova
decisiva, avuto riguardo a non meglio precisati approfondimenti istruttori circa la condonabilità
del manufatto e dunque meramente “esplorativi”, ipotetici, privi in radice del carattere della
decisività.
Segue a norma dell’art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del
procedimento.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17/2/2016.

caso di un suo rapido esaurimento (da ultimo, tra le numerose altre, Sez. 3, n. 47263 del

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