Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28387 del 08/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 28387 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: VERGA GIOVANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SOUAYEH MOURAD N. IL 11/11/1971
avverso la sentenza n. 785/2006 CORTE APPELLO di PALERMO, del
12/12/2006
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;

Data Udienza: 08/04/2014

/37

OSSERVA

Rileva il Collegio che il ricorso di Souayeh Mourad è inammissibile in quanto generico.
L’art. 606 c.p.p. elenca una serie tassativa di motivi di ricorso. Il ricorrente deve quindi
prospettare una specifica doglianza in ordine alle argomentazioni poste a fondamento della
decisione impugnata e non limitarsi a dedurne, come nel caso in esame, genericamente
l’infondatezza.

È quindi inammissibile il ricorso per cassazione quando, come nel caso in esame, gli argomenti
esposti siano assolutamente generici, non individuando le ragioni in fatto o in diritto per cui la
sentenza impugnata sarebbe censurabile e, pertanto, impedendo l’esercizio del controllo di
legittimità sulla stessa.
Il reato alla data della sentenza d’appello ( 12.12.2006) non era prescritto né applicando la
nuova prescrizione (10 anni) né applicando la vecchia prescrizione (15 anni)
L’inammissibilità del ricorso principale comporta l’inammissibilità dei motivi aggiunti ai sensi
dell’art. 581 co 4 c.p.p.
L’inammissibilità del ricorso preclude l’accesso al rapporto di impugnazione ed impedisce la
declaratoria di prescrizione maturata dopo la pronuncia impugnata (Sez. un., 27 giugno 2001,
Cavalera, Cass. Sez. un. 23428/05 Bracale).
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili di
colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle spese del
procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 1.000,00 (mille) euro
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di 1.000,00 euro.
Così deliberato in Roma 1’8.4.2014

L’atto di ricorso deve essere autosufficiente, nel senso che deve contenere la precisa
prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (vedi fra
le tante:Cass. 19 dicembre 2006, n. 21858; Cass. Sez. 3 0 n. 16851/10).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA