Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28385 del 08/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 28385 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: VERGA GIOVANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PRATO ROSA N. IL 24/05/1950
avverso la sentenza n. 1717/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 15/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;

Data Udienza: 08/04/2014

OSSERVA

Il ricorso di Prato Rosa è inammissibile perché i motivi in esso dedotti sono manifestamente
infondati e ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendosi gli stessi considerare, per di più, non specifici. La mancanza di specificità
del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo
ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità,
conducente a mente dell’art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all’inammissibilità.
Sono manifestamente insussistenti, del resto, i vizi di motivazione pur genericamente
denunciati, perché la Corte territoriale ha compiutamente esaminato le doglianze difensive ed
ha dato conto del proprio convincimento sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione,
esaurientemente argomentando circa la pronuncia di responsabilità in ordine alla truffa
contestata. Nell’esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano
interpretate nel pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con
esattezza le regole giuridiche e della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno
giustificato la conferma delle conclusioni di colpevolezza anche per il reato in argomento.
Correttamente la Corte Territoriale ha ritenuto che il reato si è consumato con l’ultima
erogazione avvenuta il 31.1.2006 Il reato di truffa in danno degli enti previdenziali avente ad
oggetto l’indebito conseguimento delle prestazioni periodiche da essi erogate, concernendo un
danno patrimoniale che si rinnova ed aumenta periodicamente ed essendo l’autore consapevole
fin dall’inizio che la sua azione darà luogo ad un evento destinato a protrarsi nel tempo,
perdura fino a quando non vengano interrotte le riscossioni, con la conseguenza che il
momento consumativo ed il “dies a quo” del termine di prescrizione coincidono con la
cessazione dei pagamenti.
Il reato non era pertanto prescritto alla data della sentenza d’appello
L’inammissibilità del ricorso preclude l’accesso al rapporto di impugnazione ed impedisce la
declaratoria di prescrizione maturata dopo la pronuncia impugnata (Sez. un., 27 giugno 2001,
Cavalera, Cass. Sez. un. 23428/05 Bracale).
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili di
colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle spese del
procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 1.000,00 (mille) euro

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di 1.000,00 euro.
Così deliberato in Roma 1’8.4.2014

o:

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA