Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28383 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28383 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: VERGA GIOVANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FICARROTTA PASQUALE N. IL 06/05/1958
avverso la sentenza n. 114/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
05/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;

Data Udienza: 08/04/2014

Il ricorso di Ficarotta Pasquale è inammissibile perché i motivi in esso dedotti sono
manifestamente infondati e ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal
giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare, per di più, non specifici. La mancanza di
specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo
ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità,
conducente a mente dell’art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all’inammissibilità. La
prima doglianza è formulata in modo assolutamente generico, in violazione di quanto prescritto
dall’art. 581 c.p.p., lett. c). Sono manifestamente insussistenti, del resto, i vizi di motivazione
pur genericamente denunciati, perché la Corte territoriale ha compiutamente esaminato le
doglianze difensive ed ha dato conto del proprio convincimento sulla base di tutti gli elementi a
sua disposizione, esaurientemente argomentando circa la pronuncia di responsabilità e la
qualificazione giuridica del fatto. Nell’esame operato dai giudici del merito le acquisizioni
probatorie risultano interpretate nel pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano
applicate con esattezza le regole giuridiche e della logica nello sviluppo delle argomentazioni
che hanno giustificato la conferma delle conclusioni di colpevolezza
I giudici territoriali, inoltre, hanno fatto applicazione dei principi di diritto affermati
costantemente da questo giudice di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del
delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da
delitto costituisce prova della conoscenza della sua illecita provenienza (Cass., Sez. 2,
27/10/2010, n. 41423; Cass., Sez. 4, 12/12/2006, n. 4170; Cass., Sez. 2, 07/04/2004, n.
18034) e la prova dell’elemento soggettivo del reato può essere raggiunta anche sulla base
dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è
sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto
in mala fede (tra le tante: Cass., Sez. 2, 25/05/2010, n. 29198; Cass., Sez. 2 Sent.,
11/06/2008, n. 25756).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili di
colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle spese del
procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 1.000,00 (mille) euro

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di 1.000,00 euro.
Così deliberato in Roma 1’8.4.2014
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Il
Seco

ente
CARMENINI

OSSERVA

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