Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2838 del 24/10/2013
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2838 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: ZAZA CARLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1. Breshanaj Viktor, nato in Albania il 14/08/19721
quale persona offesa nel procedimento nei confronti di
2. Serrani Sandro, nato a Tolentino il 10/11/1968
3. Celli Federico, nato a Forlì il 02/09/1975
avverso l’ordinanza del 03/08/2012 del Giudice di pace di Camerino
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Elisabetta Cesqui, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
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Data Udienza: 24/10/2013
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato veniva disposta l’archiviazione del
procedimento nei confronti dei Carabinieri Sandro Serrani e Federico Celli per il
reato di cui all’art. 594 cod. pen., ipotizzato nell’aver rivolto espressioni
ingiuriose a Viktor Breshanaj nel corso di un controllo di polizia.
La persona offesa ricorrente deduce violazione di legge nell’omessa
valutazione dell’ammissibilità dell’opposizione presentata avverso la richiesta di
sentito, proposta con la stessa opposizione, in violazione del diritto di difesa.
Lamenta altresì contraddittorietà della motivazione nel richiamo a quanto
sostenuto dal pubblico ministero sul costituire la condotta degli indagati una
mera reazione al comportamento esasperante del Breshanaj durante il controllo,
in contrasto con la registrazione della conversazione dalla quale risultava che la
persona offesa manteneva nell’occasione un atteggiamento corretto ed educato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
La sindacabilità della motivazione sull’ammissibilità dell’opposizione,
funzionale in linea generale all’eventuale instaurazione di una procedura
camerale, è esclusa per il decreto di archiviazione pronunciato dal giudice di
pace, in ordine al quale non è prevista dalla legge una procedura siffatta (Sez. 5,
n. 9204 del 16/11/2006, Francesconi, Rv. 235824; Sez. 4, n. 22297
dell’08/04/2008, Pregadio, Rv. 239889); e tanto preclude l’esame della censura
di contraddittorietà della motivazione proposta dal ricorrente. La motivazione in
quanto tale è imposta ai fini del controllo sull’effettiva valutazione del contenuto
dell’atto di opposizione, nel rispetto del minimo contraddittorio garantito in
questi termini (Sez. 4, n. 20388 del 16/04/2008, Mozzillo, Rv. 240226; Sez. 5,
n. 43755 del 06/11/2008, Ropa, Rv.241803); e queste condizioni risultano
soddisfatte dal provvedimento impugnato, che contiene un espresso giudizio di
infondatezza dell’opposizione sulla base della condivisione delle ragioni esposte
nella richiesta del pubblico ministero, necessariamente implicante una
valutazione dell’opposizione stessa. La censura di violazione di legge sul punto è
pertanto manifestamente infondata; ed altrettanto deve dirsi della doglianza
relativa alla mancata audizione della persona offesa, non prevista dalla legge.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
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archiviazione e nel mancato accoglimento della richiesta del Bheshanaj di essere
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in £1.000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C.1.000,00 in favore della Cassa delle
Così deciso in Roma il 24/10/2013
Il Consigli
est nsore
,
Ammende.