Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2838 del 09/10/2014

Penale Sent. Sez. 3 Num. 2838 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
A.A.
avverso la sentenza del 28/06/2012 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo
Policastro, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente

Data Udienza: 09/10/2014

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza in epigrafe, ha riformato la
decisione resa dal Tribunale di Velletri, riducendo la pena inflitta a A.A. a
mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa.
A.A. era stato condannato per il reato previsto dall’art. 73, comma
5, d.P.R 9 ottobre 1990, n. 309 per detenzione a fini di spaccio di hashish (circa
19,5 grammi equivalente a sessanta dosi medie) e per aver ceduto a Stefano

febbraio 2005.

2. Per l’annullamento dell’impugnata sentenza ricorre, tramite il difensore,
A.A. affidando il gravame a due motivi con i quali deduce violazione
dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per omessa motivazione su punti
decisivi per il giudizio in ordine a specifiche doglianze formulate con il primo
motivo di appello e travisamento della prova (primo motivo); violazione dell’art.
606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per omessa motivazione su punti decisivi
per il giudizio in ordine a specifiche doglianze formulate con il secondo motivo di
appello e travisamento della prova nonché violazione dell’art. 606, comma 1,
lett. b) cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 73 T.U.
309 del 1990 avendo i Giudici del merito omesso di considerare, ai fini della
detenzione non punibile dell’uso di gruppo della sostanza stupefacente, che i
fatti si erano verificati anteriormente alla novella del 2006 ed essendo pertanto
non rilevante a tale fine il numero delle dosi detenute (secondo motivo).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. A fronte della non manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, la
sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio essendo il reato estinto
per intervenuta prescrizione.
Ed infatti le doglianze, con le quali il ricorrente prospetta il vizio
motivazionale appaiono non manifestamente infondate anche se ciò non
autorizza necessariamente a ritenere la fondatezza dei motivi proposti.
Invero, ai fini dell’inammissibilità del ricorso, i motivi devono essere
sprovvisti, vuoi perché presentati fuori dei casi consentiti o vuoi perché ictu °cui/
infondati, di qualsiasi attitudine a consentire una verifica di fondatezza delle
ragioni articolate con il gravame, circostanza che deve essere esclusa nel caso di
specie.

2

O.O.  a S.M. stupefacente dello stesso tipo, in Frascati il 17

2. Ne consegue che, sulla base dei motivi proposto, il ricorso ha instaurato
un valido rapporto giuridico processuale di un nuovo grado di giudizio non affetto
da inammissibilità, il che conduce al vaglio anche ufficioso della presenza di
eventuali cause di non punibilità, ex articolo 129 cod. proc. pen., maturate tra la
pronuncia della sentenza impugnata e la definizione del gravame, vaglio
interdetto esclusivamente dalla declaratoria di inammissibilità (ex multis Sez. U,
22/11/2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266), nella specie non sussistente, con la
conseguenza che, non riscontrabili ictu °cui/ cause di proscioglimento nel merito,

essendo nel frattempo maturato (nell’agosto del 2012) il termine massimo di
prescrizione.

3.

Va infatti considerato come al

ricorrente sia stata riconosciuta

l’attenuante di cui al quinto comma dell’art. 73 legge stup.
L’art. 73, 5 0 comma, era stato già novellato dall’articolo 2 del decreto-legge
23 dicembre 2013, n. 146 con una previsione normativa non interessata
dall’intervento demolitorio della sentenza n. 32 del 2014 della Corte
costituzionale.
La novella aveva comportato una ristrutturazione della fattispecie
incriminatrice ex art. 73, 5° comma, legge stup. configurata come titolo
autonomo di reato e non più come circostanza attenuante, determinando la
sanzione nella reclusione da uno a cinque anni e nella multa da 3.000 a 26.000
euro.
Con la legge 16 maggio 2014, n. 79, di conversione, con modificazioni, del
decreto legge 20 marzo 2014, n. 36, per tutte le condotte di lieve entità, è stato
mantenuto fermo il fatto di reato, confermandosi la natura autonoma di esso, ed
è stato previsto un ulteriore abbassamento dei limiti edittali di pena, che senza
distinguere tra droghe pesanti e droghe leggere, è stata determinata nella
reclusione da 6 mesi a 4 anni e nella multa da 1.032 a 10.329 euro, con la
conseguenza che il termine massimo di prescrizione è comunque pari a sette
anni e sei mesi sicché, computando la sospensione della prescrizione dal 23
febbraio 2012 al 28 giugno 2012 (per astensione degli avvocati) pari a mesi
quattro e giorni cinque , la prescrizione è maturata il 17 agosto 2012.
In assenza di cause di proscioglimento di immediata evidenza, la sentenza
impugnata va pertanto annullata senza rinvio essendo il reato estinto per
intervenuta prescrizione.

3

i reati, pur considerando il periodo di sospensione, devono ritenersi estinti,

P.Q.M.

o

Annulla senza rinvio la impugnata sentenza perché il reato è estinto per
prescrizione.

Così deciso il 09/10/2014

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