Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28379 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28379 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: VERGA GIOVANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOLOGNESE PIERLUIGI N. IL 21/06/1974
LICCI FABIO N. IL 19/11/1967
avverso la sentenza n. 408/2013 TRIBUNALE di LECCE, del
10/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;

Data Udienza: 08/04/2014

Bolognese Pierluigi e Licci Fabio presentano distinti ricorsi aventi identico motivo.
La doglianza contenuta nei ricorsi è generica e comunque manifestamente infondata, atteso
che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato al contenuto
nell’accordo tra le parti e dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 c.p.p.
indicando specificatamente gli atti di indagine dai quali doveva desumersi la responsabilità
dell’imputato. Siffatta motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in
sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai
parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di
legittimità. L’accordo intervenuto tra le parti infatti esonera l’accusa dall’onere della prova e
comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo
d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il
richiamo all’art. 129 c.pp.. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la
verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Cass.
Sez. un. 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un. 25
novembre 1998, Messina; sez.IV 13 luglio 2006 n.34494, Koumya.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla luce
dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.500,00 ciascuno.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali,
nonché ciascuno al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di 1.500,00
euro.
Così deliberato in Roma 1’8.4.2014
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Il Pr
Second

ente
ARMENINI

OSSERVA

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