Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28373 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28373 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DABIJA FLORIN N. IL 20/05/1985
HARAGUS CHRISTIAN SERGIU N. IL 04/02/1990
avverso la sentenza n. 3079/2013 TRIBUNALE di BRESCIA, del
12/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 08/04/2014

1. Con sentenza pronunciata in data 12/07/2013, il giudice
monocratico del Tribunale di Brescia applicava a DABIJA Florin e
HARAGUS Cristian Sergiu la pena concordata con il P.M.

la sentenza pronunciata in data 12/07/2013 dal giudice
monocratico del Tribunale di Brescia, con atto pervenuto in data
23/01/2014, dichiarava di rinunciare al suddetto ricorso che,
pertanto, a norma dell’art. 591/1 lett. d) cod. proc. pen. va
dichiarato inammissibile.

3. HARAGUS Cristian Sergiu, in proprio, ha proposto ricorso per
cassazione deducendo contraddittorietà della motivazione e pena
eccessiva.
La censura è manifestamente infondata per le ragioni di seguito
indicate.
In ordine alla violazione dell’art. 129 cod. pen., questa Corte, ha
reiteratamente affermato che, in funzione della particolarità del rito e
della centralità dell’atto negoziale che lo caratterizza – fermo restando
che alla parte è preclusa la possibilità di contestare, con i motivi di
impugnazione, i termini fattuali dell’imputazione (SSUU 20/1999) occorre una specifica indicazione di tutti gli elementi strutturali della
motivazione «soltanto nel caso in cui dagli atti o della deduzioni delle
parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause
di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente in caso contrario,
una motivazione consistente nella enunciazione anche implicita che è
stata compiuta la verifica richiesta della legge e che non ricorrono le
condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art 129 cpp»: SS.UU.
5777/1992.
Sulla base di tali principi deve ritenersi che il Tribunale ha
operato il doveroso controllo sull’insussistenza delle condizioni ex art
129 cpp., rilevando che dagli atti, analiticamente indicati, non
risultavano elementi evidenti che potessero portare ad una pronuncia di

1

2. DABIJA Florin, dopo aver proposto ricorso per cassazione avverso

proscioglimento, ai fatti era stata data la corretta qualificazione giuridica
e la pena era congrua.
Tanto basta per ritenere adempiuto all’obbligo di motivazione

4. Alla declaratoria d’inammissibilità, consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende
di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in C 1.000,00 ciascuno
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibili i ricorsi e
CONDANNA
i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma
di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

richiesto sul punto anche in ordine al trattamento sanzionatorio.

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