Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28372 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28372 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FAHARTI AKORAMEK N. IL 15/04/1987
avverso la sentenza n. 12621/2012 GIP TRIBUNALE di BOLOGNA,
del 24/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 08/04/2014

1. FAHARTI Akoramek, in proprio, ha proposto ricorso per
cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 24/07/2013 con la
quale il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bologna gli
aveva applicato la pena concordata con il P.M. deducendo la violazione

2. La censura è manifestamente infondata per le ragioni di
seguito indicate.
In ordine al trattamento sanzionatorio, questa Corte, ha statuito
che, nel ricorso per cassazione, avverso sentenza che applichi la pena
nella misura patteggiata tra le parti, non è ammissibile proporre motivi
concernenti la misura della pena, a meno che si versi in ipotesi di pena
illegale. La richiesta di applicazione della pena e l’adesione alla pena
proposta dall’altra parte integrano, infatti, un negozio di natura
processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne
ha accertato la correttezza, non è revocabile unilateralmente, sicché la
parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito e che ha così rinunciato a
far valere le proprie difese ed eccezioni, non è legittimata, in sede di
ricorso per cassazione, a sostenere tesi concernenti la congruità della
pena, in contrasto con l’impostazione dell’accordo al quale le parti
processuali sono addivenute: Cass. 18735/2001 Rv. 219852; Cass.
16832/2008 Rv. 239543; Cass. 3580/2009 Rv. 242673.
In particolare, si è rilevato che, a soddisfare l’obbligo della
motivazione, è sufficiente la semplice enunciazione, anche implicita,
sulla congruità della pena concordata, perché, in tal modo, il giudice ha
dato atto di avere effettuato, sia pure implicitamente, il dovuto giudizio
valutativo: SSUU 5777/1992; Cass. 42910/2009 Rv. 245209.
Sulla base di tali principi deve ritenersi che il Tribunale ha
operato il doveroso controllo rilevando che la pena era congrua.
Tanto basta per ritenere adempiuto all’obbligo di motivazione
richiesto sul punto.

3. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a
norma dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa

1

dell’art. 133 cod. pen. in ordine alla congruità della pena.

declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che,
ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina

P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C
1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma 08/04/2014

equitativamente in C 1.500,00.

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