Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28371 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28371 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CIOFFI BIAGIO N. IL 20/09/1979
IODICE ANTONIO N. IL 13/12/1990
avverso la sentenza n. 10203/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
15/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 08/04/2014

1. Con sentenza in data 15/02/2013, la Corte di Appello di Napoli
pur rideterminando la pena, negava la concessione delle attenuanti
generiche agli appellanti CIOFFI Biagio e IODICE Antonio.

2. Avverso la suddetta sentenza, entrambi gli imputati, a mezzo

deducendo la violazione degli artt 62 bis (sotto il profilo della mancata
concessione) e 81 cod. pen. (sotto il profilo dell’aumento minimo della
pena).
La suddetta censura va ritenuta manifestamente infondata in
quanto la motivazione addotta dalla Corte territoriale a pag. 2 deve
ritenersi ampia, congrua e logica e, quindi, non censurabile in questa
sede di legittimità, essendo stato correttamente esercitato il potere
discrezionale spettante al giudice di merito in ordine al trattamento
sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche atteso che la
Corte ha anche motivato in ordine ai pretesi elementi a favore
dell’imputato.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende
di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in € 1.000,00 ciascuno.

P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
i ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende
Roma 08/04/2014

del proprio difensore, hanno proposto un unico ricorso per cassazione

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