Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28370 del 08/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28370 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MIGNANO GENNARO N. IL 12/01/1991
avverso la sentenza n. 6671/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
21/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;
Data Udienza: 08/04/2014
1. MIGNANO Gennaro, dopo aver proposto ricorso per cassazione
avverso la sentenza pronunciata in data 21/02/2013 dalla Corte di
Appello di Napoli, con atto pervenuto in data 22/02/2014, dichiarava, a
mezzo del proprio difensore nonché procuratore speciale, di rinunciare
al suddetto ricorso che, pertanto, a norma dell’art. 591/1 lett. d) cod.
2. Alla suddetta declaratoria, consegue, per il disposto dell’art.
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende
di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in € 500,00.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €
500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma 08/04/2014
proc. pen. va dichiarato inammissibile.