Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2837 del 23/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 2837 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PRECETAJ ALTISTIN N. IL 23/04/1985
avverso l’ordinanza n. 167/2013 TRIB. LIBERTA’ di ANCONA, del
21/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;
e/sk:ite 1 conclusion . del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 23/10/2013

,

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza in data 21.5.13 il Tribunale di Ancona-Sez.riesame-confermava il
provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal GIP. del Tribunale di

contestato ai sensi degli artt.110-582-583-585 CP in danno di Annibali Lucia,per
avere concorso nella condotta lesiva realizzata gettando dell’acido sul viso della
persona offesa-fatto del quale era ritenuto mandante VARANI Luca,ed esecutore
materiale TALEBAN Rubin.
L’azione delittuosa era avvenuta la sera del 16.4.2013,verso le ore 21,30,allorché la
donna era rientrata in casa,ed aveva trovato un uomo incappucciato che le aveva
gettato sul viso l’acido corrosivo,causandole la perdita o indebolimento permanente
dell’organo della vista,e lo sfregio del viso.
Il provvedimento evidenziava che gli autori della condotta contestata erano stati
individuati,in base ai filmati delle telecamere di un supermercato vicino alla
abitazione della vittima,e che i due esecutori risultavano essersi trattenuti nei pressi di
tale luogo,poco prima che avvenisse il fatto.
Inoltre si erano trovati riscontri nel corso delle indagini,dato che nel terreno di
pertinenza della casa dell’indagato erano state trovate delle buste di plastica e delle
scarpe,occultate,che presentavano tracce di sostanza da verificare ,sebbene fossero
nuove.
Il Precetaj aveva inoltre avuto contatti con il Taleban anche nei giorni
seguenti,secondo quanto si desume dal testo del provvedimento.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore,rilevando:
1-vizio di motivazione,e violazione di legge relativa alla valutazione degli indizi di
colpevolezza.
La difesa ,in particolare,contrasta l’ordinanza impugnata,evidenziando la carenza di
validi e gravi indizi a carico dell’indagato,e l’assenza di riscontri alla tesi
1

Pesaro nei confronti di PRECETAJ Altstin,per il delitto di lesioni gravissime

accusatoria,mentre evidenzia che non è stato verificato l’alibi fornito dal
prevenuto(che aveva asserito di essersi recato,la sera del fatto,presso un circolo)—

,

RILEVA IN DIRITTO

Va rilevata l’inammissibilità del ricorso.

sia sotto l’aspetto della violazione di legge inerente alla mancanza di indizi di
colpevolezza,che sotto il profilo della illogicità della motivazione,ponendo alla base
dei motivi di impugnazione argomentazioni generiche e ininfluenti ai fini della
legittimità della misura applicata,quali la circostanza che l’indagato affermi di
conoscere il coimputato da anni,asserendo che entrambi si erano trovati nel luogo ove
i CC avevano eseguito un controllo per fatto occasionale,all’epoca dell’episodio in
contestazione.Altri rilievi attengono esclusivamente alla diversa interpretazione dei
dati indiziari(come in riferimento al possesso da parte del coindagato di una bottiglia
contenente acido corrosivo,del quale l’individuo non aveva saputo giustificare il
possesso).
Tanto premesso,deve evidenziarsi che dal testo dell’ordinanza impugnata si desume
che il Collegio del riesame ha adeguatamente motivato in riferimento alla esistenza di
gravi indizi di colpevolezza,desunti da elementi emersi specificamente a carico
dell’odierno indagato nel corso delle indagini svolte subito dopo il fatto,essendo
emerso da filmati tratti nei pressi dell’abitazione della vittima delle lesioni che ivi
,

l’indagato si era trattenuto in compagnia del coindagato , pochi minuti prima
dell’aggressione,mentre in occasione di un precedente controllo l’indagato era stato
trovato in possesso di una bottiglia di acido di tipo analogo alla sostanza utilizzata
dall’esecutore materiale della condotta lesiva.
Al cospetto della esaustiva e coerente enunciazione di gravi indizi di colpevolezza
resa dal giudice cautelare ,è da evidenziare che devono ritenersi ininfluenti i rilievi

2

Invero è da premettere che la difesa censura il provvedimento emesso dal Tribunale

articolati dalla difesa,che non ha addotto concreti elementi che siano idonei nella loro
oggettività a evidenziare un travisamento delle risultanze a carico dell’indagato.
Pertanto le censure del ricorrente sono inammissibili in quanto protese alla diversa
interpretazione del quadro indiziario,in contrasto con l’indirizzo giurisprudenziale
sancito da questa Corte con sentenza Sez.V-del 25.2.2003,n.9008 ed altre

delle esigenze cautelari di cui all’art.274 CPP è rilevabile in Cassazione soltanto se si
traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza e/o manifesta
illogicità della motivazione ,risultante dal testo del provvedimento impugnato,sotto il
profilo della congruità e completezza della valenza sintomatica attribuita alle
premesse costituite dagli indizi ed alla coerenza delle conseguenze che se ne traggono
in ordine alla prognosi di probabilità della colpevolezza dell’indagato)Deve ritenersi ininfluente ai fini della decisione la memoria difensiva che comunica
l’emissione del decreto che dispone il giudizio immediato,restando inalterato il
quadro cautelare.(V.Cass.Sez.III,n.42919 in data 11.11.2009-RV 245223-)Va dunque dichiarata l’inammissibilità del gravame,a cui consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché della somma di €1.000,00 a
favore della Cassa delle Ammende.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di €1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.Manda
alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94 Disp.Att.CPP.
Roma,deciso in data 23 ottobre 2013.

conformi,(per cui- l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art.273 CPP e

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