Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2837 del 09/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2837 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LIGAS GIUSEPPE N. IL 05/01/1945
avverso la sentenza n. 422/2014 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
19/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

Data Udienza: 09/10/2015

RITENUTO IN FATTO
1. — La Corte d’appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale di
Cagliari, con la quale – per quanto qui rileva – l’imputato era stato condannato,
riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, alla
pena di sei mesi di reclusione, oltre pene accessorie, per il reato di cui all’art. 2 del
decreto legislativo n. 74 del 2000, per avere, nella sua veste di legale rappresentante
di una società, indicato elementi passivi fittizi nella dichiarazione annuale, avvalendosi

aggiunto.
2.

— Avverso la sentenza l’imputato ha proposto personalmente ricorso per

cassazione, deducendo, con unico motivo di doglianza, la manifesta illogicità della
motivazione circa il fatto che egli avesse corretto a mano gli importi delle fatture emesse
a favore della sua società da tale Moffa al fine di precostituirsi elementi passivi fittizi da
indicare in dichiarazione. Né sarebbero presenti in atti gli assegni bancari richiamati
dalla Corte d’appello, che sarebbero stati emessi a favore di Moffa come corrispettivo
dei minori importi originari indicati nelle fatture.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianza manifestamente
infondata.
Lo stesso ricorrente richiama il passaggio della motivazione della sentenza
impugnata nel quale si precisa che la prova responsabilità è rappresentata dal fatto che
vi erano correzioni a mano apportate dall’imputato per maggiorare gli importi di fatture
emesse a favore della sua società dalla ditta Moffa e che le correzioni erano
evidentemente preordinate alla rappresentazione in dichiarazione di elementi passivi
fittizi, perché i costi effettivamente sostenuti in riferimento a tali fatture erano stati
pagati con assegni bancari di importi corrispondenti ai minori importi originari e
registrati nel conto economico. A tali logiche considerazioni la stessa Corte d’appello
aggiunge l’ulteriore rilievo che l’emittente Moffa non aveva alcun interesse ad effettuare
l’accertata correzione, perché era un evasore fiscale totale. Né assume rilevanza,
quanto agli assegni bancari di cui sopra, il fatto che gli stessi non siano presenti in atti,
perché il loro importo risulta dall’accertamento effettuato dalla polizia giudiziaria e dalla
relativa registrazione nel conto economico della società dell’imputato.
4. – Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso
2

di fatture per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore

senza versare in colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità», alla
declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processualí e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2015.

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