Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28369 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28369 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PELLEGRINO ANNA N. IL 26/12/1965
avverso la sentenza n. 7920/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
21/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 08/04/2014

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1. Con sentenza in data 21/02/2013, la Corte di Appello di Napoli
confermava la sentenza pronunciata in data 29/01/2008 con la quale il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva ritenuto PELLEGRINO
Anna responsabile dei delitti di cui agli artt. 644 – 56/629 cod. pen.

difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione
del’art. 192 cod. proc. pen. per avere la Corte fondato il giudizio di
responsabilità sulle sole dichiarazioni della parte lesa rimaste prive di
alcun riscontro. La Corte, poi, erroneamente, non aveva applicato al
continuazione con i fatti di cui alla sentenza prodotta e passata in
giudicato.

3. Il ricorso – nei termini in cui entrambe le censure sono state
dedotte – è manifestamente infondato essendo generico ed aspecifico
rispetto alla motivazione addotta dalla Corte territoriale la quale,
contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente ha evidenziato
l’univoco quadro probatorio a carico dell’imputata costituito dalle
dichiarazioni della parte offesa che sono state correttamente valutate
dalla Corte secondo i principi enunciati da questa Corte di legittimità.
Stessa cosa dicasi,

mutatis mutandis,

per il trattamento

sanzionatorio ossia al diniego del riconoscimento della continuazione.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle
Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

1

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputata, a mezzo del proprio

Roma 08/04/2014

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