Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28368 del 08/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28368 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BALSAMO RAFFAELE N. IL 11/02/1984
avverso la sentenza n. 263/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
15/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;
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Data Udienza: 08/04/2014
1. Con sentenza in data 15/03/2013, la Corte di Appello di
Napoli, riduceva la pena inflitta a BALSAMO Raffaele dal giudice
monocratico del tribunale della medesima città – sez. distaccata di
Afragola – con la sentenza pronunciata in data 17/09/2012: l’appello
2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione
del 129 cod. pen. per non avere la Corte verificato la sussistenza di
cause di non punibilità.
Il ricorso – nei testuali termini in cui la censura è stata dedotta è manifestamente infondato essendo generico ed aspecifico rispetto alla
motivazione addotta dalla Corte territoriale non illustrando il ricorrente
le ragioni delle proprie doglianze e non consentendone, quindi, lo
scrutinio; peraltro, nessuna doglianza era stata proposta in appello in
ordine alla responsabilità.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende
di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in C 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 08/04/2014
era stato proposto solo in ordine al trattamento sanzionatorio.