Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28367 del 08/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28367 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CERULLI GENNARO N. IL 20/06/1992
DI VAIO RAFFAELE N. IL 11/11/1987
avverso la sentenza n. 6897/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
0g/0912013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;
Data Udienza: 08/04/2014
1. Con sentenza in data 08/02/2013, la Corte di Appello di Napoli
confermava la sentenza con la quale in data 08/06/2012 il giudice
dell’udienza preliminare del Tribunale della medesima città aveva
ritenuto CERULLI Gennaro e DI VAIO Raffaele colpevoli dei reati loro
2. Avverso la suddetta sentenza, entrambi gli imputati, con
separati ricorsi per cassazione, peraltro perfettamente sovrapponibili,
hanno dedotto la violazione dell’art. 133 cod. pen. lamentando
l’eccessività della pena.
La suddetta censura va ritenuta manifestamente infondata in
quanto la motivazione addotta dalla Corte territoriale a pag. 2 deve
ritenersi ampia, congrua e logica e, quindi, non censurabile in questa
sede di legittimità, essendo stato correttamente esercitato il potere
discrezionale spettante al giudice di merito in ordine al trattamento
sanzionatorio.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende
di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in 1.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende
Roma 08/04/2014
ascritti.