Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28366 del 08/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28366 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PANICO LUIGI N. IL 29/01/1986
avverso la sentenza n. 10555/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
13/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;
Data Udienza: 08/04/2014
1. Con sentenza in data 13/03/2013, la Corte di Appello di Napoli
riduceva a PANICO Luigi la pena inflittagli dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere con la sentenza in data 26/04/2012.
2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio
degli artt. 62 bis (Mancato riconoscimento attenuanti generiche), e 132
– 133 cod. pen. (eccessività della pena).
La suddetta censura va ritenuta manifestamente infondata in
quanto la motivazione addotta dalla Corte territoriale a pag. 2-3 deve
ritenersi ampia, congrua e logica e, quindi, non censurabile in questa
sede di legittimità, essendo stato correttamente esercitato il potere
discrezionale spettante al giudice di merito in ordine al trattamento
sanzionatorio.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende
di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in C 1.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C
1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende
difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione