Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28365 del 08/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 28365 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LUCARELLI ROSARIO N. IL 23/03/1973
LUCARELLI RAFFAELLA N. IL 22/03/1972
avverso la sentenza n. 10524/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
12/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 08/04/2014

1. Con sentenza in data 12/03/2013, la Corte di Appello di Napoli
riduceva la pena inflitta a LUCARELLI Rosario e LUCARELLI Raffaella dal
giudice dell’udienza preliminare del tribunale della medesima città con la
sentenza pronunciata in data 21/01/2012, confermando, nel reato il
giudizio di responsabilità in ordine a diversi episodi di estorsione

2. Avverso la suddetta sentenza, entrambi gli imputati, con un
unico ricorso redatto dal medesimo difensore, ha proposto ricorso per
cassazione deducendo: a) l’insussistenza dei reati; b) la non
configurabilità dell’art. 7 legge cit.; c) la mancata concessione delle
attenuanti generiche.
Il ricorso – nei termini in cui le censure sono state dedotte – è
manifestamente infondato essendo generico ed aspecifico rispetto alla
motivazione addotta dalla Corte territoriale la quale, contrariamente a
quanto sostenuto dai ricorrenti, ha evidenziato, da pag. 5 a pag. 9 della
sentenza, l’univoco ed oggettivo quadro probatorio a carico degli
imputati (pag. 6-7), le ragioni per le quali l’aggravante dell’art. 7 era
configurabile (pag. 7-8) e l’attenuante generica non era concedibile
(pag. 8).
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende
di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in C 1.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C
1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende
Roma 08/04/2014

aggravati dall’art. 7 L. 203/1991.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA