Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28364 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28364 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OGNISANTO ANGELO N. IL 29/11/1961
avverso la sentenza n. 792/2012 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 08/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 08/04/2014

1. Con sentenza in data 08/01/2013, la Corte di Appello di
Caltanissetta confermava la sentenza pronunciata in data 09/05/2012
con la quale il tribunale di Gela aveva ritenuto OGNISANTO Angelo
responsabile del delitto di tentata estorsione aggravata dall’art. 7 L.

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti
motivi:
2.1. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 56-629 COD. PEN. in quanto ai condotta
posta in essere dall’imputato era risultata priva, anche sotto il profilo
psicologico, di contenuto minaccioso;
2.2. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 62 N° 4 E 62 BIS COD. PEN. per non avere
la Corte concesso le suddette attenuanti.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.
La censura di cui al punto 2.1., infatti, riproposta con il presente
ricorso, va ritenuta null’altro che un modo surrettizio di introdurre, in
questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi
fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale,
con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli
indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva.
Pertanto, non avendo il ricorrente evidenziato incongruità, carenze
o contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata tutta su
una nuova ed alternativa rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di
mero merito, va dichiarata inammissibile.
Stessa cosa dicasi, in ordine alla doglianza di cui al punto 2.2.
(trattamento sanzionatorio) in quanto la Corte, ha ampiamente spiegato
le ragioni per le quali all’imputo non potevano essere concesse le
suddette attenuanti e, nella motivazione, non sono ravvisabili violazioni
di legge o vizi motivazionali di alcun genere.
Alla declaratoria d’inammissibilità, consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende

1

203/1991.

di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in C 1.000,00
P.Q.M.
DICHIARA

CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

Inammissibile il ricorso e

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