Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28363 del 12/04/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28363 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: DI STASI ANTONELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TANAGAMI HAMID, nato in Marocco il 15/04/1976

avverso l’ordinanza del 26/11/2015 del Tribunale di Bologna

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dai consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del
ricorso.

Data Udienza: 12/04/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 26.11.2015, il Giudice per le indagini preliminari presso

il Tribunale di Bologna ha convalidato l’arresto in flagranza di Tanagami Hamid (e
del coindagato Nadif Ayoub), avvenuto il 24.11.2015 per il reato di cui agli artt
81, 110 e 73 commi 1 e 4 d.P.R. 309/1990 per detenzione a fine di spaccio di
sostanza stupefacente del tipo cocaina, marijuana e hashish.

applicato a Tanagami Hamid ed Nadif Ayoub) la misura della custodia cautelare in
carcere, ritenendo sussistente un grave quadro indiziario a carico degli indagati e
le esigenze cautelari di cui all’art. 274 lett. c) cpp

2. Avverso l’ordinanza impositiva della misura cautelare della custodia in
carcere ha proposto ricorso per cassazione per saltum Tanagami Hamid, per il
tramite del difensore di fiducia, articolando il motivo di seguito enunciato nei limiti
strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 comma 1,
disp. att. cod. proc. pen: Violazione ex art. 606 comma 1 lett b) e lett. e) in
relazione agli artt. 274-275-275 bis cod. proc. pen.
Il ricorrente lamenta che la motivazione dell’ordinanza risulti unilaterale,
arbitraria ed assunta in violazione degli artt. 274-275-275 bis cod. proc. pen.
Argomenta che nella motivazione viene sottovalutata la circostanza relativa
all’incensuratezza dell’indagato, si fa riferimento al fatto che l’indagato in quanto
pienamente inserito nel circuito dello spaccio non può beneficiare di una misura
meno afflittiva del carcere, si paventa in maniera apodittica che l’indagato anche
in regime di arresti domiciliari con il braccialetto elettronico potrebbe coltivare
condotte illecite attraverso l’utilizzo anche di terze persone.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Va richiamato il principio di diritto affermato da questa Corte, secondo il
quale il ricorso “per saltum” avverso un’ordinanza dispositiva di misura coercitiva,
è consentito unicamente per violazione di legge, per tale dovendosi intendere, con
riferimento al vizio inerente alla motivazione, quella che ha per oggetto i soli
requisiti minimi di esistenza e di completezza della stessa, dal momento che tale
tipo di ricorso ha natura di gravame alternativo a quello del riesame, sede deputata
per le censure riguardanti lo sviluppo logico-giuridico delle argomentazioni del

2

Con la medesima ordinanza, inoltre, il Giudice per le indagini preliminari ha

provvedimento gravato e per l’esame delle prospettazioni del ricorrente in ordine
agli elementi probatori in atti, sicché con la sua proposizione le medesime non
possono essere sottoposte al controllo del giudice di legittimità; con tale mezzo di
gravame, pertanto, può essere dedotta solo la totale mancanza di motivazione e
non anche la sua insufficienza, incompletezza od illogicità. (Sez.6,n.46308 del
12/07/2012, Rv.253945; Sez.6, n.18725 del 19/04/2012, Rv.252643;
Sez.6,n.44996 del 13/11/2008, Rv.241664; Sez.6, n.41123 del 28/10/2008,
Rv.241363).

proposto deve essere dichiarato inammissibile, perché basato su censure attinenti
esclusivamente lo sviluppo logico-giuridico delle argomentazioni del
provvedimento gravato.
3.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della parte
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al
pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in
dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 12/4/2016

In applicazione del principio suindicato, pertanto, il ricorso “per saltum”

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