Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28363 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28363 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ESPOSITO PASQUALE N. IL 19/06/1971
avverso la sentenza n. 161/2013 CORTE APPELLO di SALERNO, del
19/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 08/04/2014

1. Con sentenza in data 19/04/2013, la Corte di Appello di Salerno
confermava la sentenza pronunciata in data 20/12/2012 con la quale il
giudice dell’udienza preliminare del tribunale della medesima città aveva
ritenuto ESPOSITO Pasquale responsabile del delitto di estorsione

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo la
DELL’ART.

629

COD. PEN.

VIOLAZIONE

perché il fatto avrebbe dovuto essere qualificato

come tentata estorsione o, in subordine, come esercizio arbitrario delle
proprie ragioni.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.
La Corte territoriale, infatti, ha correttamente applicato, al caso di
specie, il consolidato principio di diritto, che qui va ribadito, secondo il
quale «in tema di estorsione, il delitto deve considerarsi consumato e
non solo tentato allorché la cosa estorta venga consegnata dal soggetto
passivo all’estorsore, e ciò anche nelle ipotesi in cui sia predisposto
l’intervento della polizia giudiziaria che provveda immediatamente
all’arresto del reo ed alla restituzione del bene all’avente diritto»: Cass.
1619/2012 riv 254450.
In questa sede, il ricorrente si è limitato a ribadire la propria
opposta opinione che, però, essendo priva di alcun elemento di novità,
va ritenuta manifestamente infondata.
Generica ed aspecifica è la richiesta di derubricare il reato in quello
di cui all’art. 393 cod. pen.
Alla declaratoria d’inammissibilità, consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende
di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in € 1.000,00
P.Q.M.
DICHIARA

1

aggravata ai danni di Saporito Alessio.

Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 08/04/2014

E IDENTE

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