Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28362 del 08/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28362 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SANFILIPPO TABO’ MASSIMO N. IL 23/04/1972
avverso la sentenza n. 1927/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
03/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;
Data Udienza: 08/04/2014
1. Con sentenza in data 03/06/2013, la Corte di Appello di Torino
confermava la sentenza pronunciata in data 13/03/2013 con la quale il
giudice dell’udienza preliminare del Tribunale della medesima città
aveva ritenuto SANFILIPPO TABO’ Massimo responsabile di due episodi
2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, in proprio/a mezzo
del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo il
seguente testuale motivo «la sentenza è nulla […] non avendo
considerato nella motivazione quanto invece sottolineto e rappresentato
nei motivi di gravame proposti avverso la sentenza di primo grado».
Il ricorso – nei testuali termini in cui la censura è stata dedotta – è
manifestamente infondato essendo generico ed aspecifico rispetto alla
motivazione addotta dalla Corte territoriale (che, contrariamente a
quanto sostenuto dal ricorrente, ha puntualmente risposto ai motivi di
gravame vertenti sul solo trattamento sanzionatorio) non illustrando il
ricorrente le ragioni delle proprie doglianze e non consentendone,
quindi, lo scrutinio.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art.
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende
di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in € 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 08/04/2014
di rapine aggravate.