Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28361 del 31/03/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28361 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA
Sul ricorso proposto da :
Esposito Oreste, n. a Napoli il 17/04/1966;

avverso la ordinanza del Tribunale di Napoli in data 03/11/2015;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale P. Canevelli, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio
dell’ordinanza impugnata e dell’ordinanza del Gip di Napoli del 14/05/2015 con
restituzione dell’immobile all’avente diritto;

RITENUTO IN FATTO

Esposito Oreste ha proposto ricorso avverso l’ordinanza con cui il Tribunale
del riesame di Napoli ha rigettato l’appello proposto avverso l’ordinanza con cui
in data 14/05/2015 il G.i.p. presso lo stesso Tribunale ha rigettato l’istanza di
dissequestro di opere edilizie abusive.
Lamenta il ricorrente, invocando inosservanza di legge nonché mancanza di
motivazione e motivazione apparente, che illegittimamente è stato mantenuto il
sequestro preventivo del bene pur non esistendo più un reato. In particolare,
nonostante tale circostanza non risulti smentita neppure dal Tribunale,

Data Udienza: 31/03/2016

quest’ultimo, con motivazione apparente, ha spostato il profilo argomentativo
sull’individuazione dell’avente diritto, quale momento giuridico successivo e non
di spettanza del giudice penale che deve limitarsi a disporre la revoca della
misura cautelare reale e la restituzione del bene all’avente diritto. Ciò posto, è
evidente come l’appellante abbia pieno titolo ad ottenere non tanto la
restituzione dell’immobile, il cui destinatario sarebbe appunto da individuare in
sede di fase esecutiva, quanto la revoca del sequestro preventivo gravante sulla

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è fondato nei limiti di cui oltre.
E’ incontestato che, nella specie, nel procedimento nel quale il sequestro è stato
operato è intervenuto provvedimento di archiviazione per prescrizione del reato
contestato.
Ora, questa Corte ha affermato che nel caso di estinzione del reato di
costruzione abusiva per intervenuta prescrizione deve seguire il dissequestro e la
restituzione dell’immobile già sottoposto a sequestro preventivo, non potendosi
disporre la confisca obbligatoria, applicabile esclusivamente nel caso di
lottizzazione abusiva, né quella di cui all’art. 240 c. p., per assenza dei
presupposti (tra le altre, Sez. 6, n. 44638 del 31/10/2013, Tosto, Rv. 257155); e
del resto, l’ordine di demolizione di opera edilizia abusiva presuppone comunque
la pronuncia di una sentenza di condanna (o ad essa equiparata), non risultando
sufficiente l’avvenuto accertamento della commissione dell’abuso come possa
appunto accadere nel caso di provvedimento che rilevi l’intervenuta prescrizione
del reato (Sez. 3, n. 50441 del 27/10/2015, Franchi, Rv. 265616).
Ciò posto, la necessità del dissequestro del manufatto è stata esclusa dal
provvedimento impugnato sulla base del fatto che il Comune di Napoli avrebbe
parallelamente disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera
abusivamente realizzata con conseguente mancanza di legittimazione
dell’instante, già proprietario del bene, a richiedere il dissequestro in proprio
favore del bene; ora, tuttavia, tale affermazione non pare avere considerato che
l’acquisizione del bene in capo al Comune, operata evidentemente in via
amministrativa, non osta alla mera revoca del sequestro operato sul diverso
piano penale, necessariamente conseguente al venir meno del reato, e che a tale
revoca conserva sicuramente interesse il proprietario del bene atteso che il tema
della individuazione dell’avente diritto alla restituzione del bene appartiene ad un
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persona dell’indagato in qualità di proprietario e custode.

momento, ovvero quello dell’esecuzione del provvedimento, autonomo e
successivo rispetto a quello della mera revoca, di spettanza, ove sul punto
insorga contrasto (tanto più se, come sostenuto dal ricorrente, il provvedimento
di acquisizione è stato impugnato dinanzi al Tar) del giudice dell’esecuzione.
Del resto, le pronunce di questa Corte richiamate dall’ordinanza (tra le altre,
Sez. 3, n. 48031 del 15/10/2008, Cafiero, Rv. 241768) si sono limitate a statuire

restituito al privato responsabile dell’abuso senza che ciò possa evidentemente
impedire il dissequestro, di per sé, del bene, in sede penale.

3. L’ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, con conseguente
annullamento anche dell’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Napoli in data
14/05/2015, dovendo il manufatto in oggetto essere dissequestrato e restituito
all’avente diritto da individuarsi, in sede esecutiva, in colui che legittimamente
possa vantare sul bene il diritto di proprietà anche alla luce dei principi espressi
da questa Corte.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché l’ordinanza del G.i.p. del
Tribunale di Napoli del 14/05/2015 disponendo la restituzione del bene
all’avente diritto.
Così deciso in Roma, il 31 marzo 2016

Il ConsOlie e es e sore

Il Presidente

che il manufatto, una volta passato in proprietà del Comune, non possa essere

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