Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28361 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28361 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LIBERATORE CESARE PASQUALE N. IL 17/05/1943
avverso la sentenza n. 133/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
15/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 08/04/2014

1. Con sentenza in data 15/11/2012, la Corte di Appello di L’Aquila
confermava, in punto di responsabilità, la sentenza pronunciata in data
12/11/2009 con la quale il tribunale di Chieti aveva ritenuto
LIBERATORE Cesare Pasquale responsabile del delitto di ricettazione di

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo
MOTIVAZIONE

ILLOGICITÀ DELLA

per avere la Corte territoriale «mal esaminato e valutato le

emergenze processuali e non abbia dato motivazione logica e chiara
sulla posizione della Costan tini e di riflesso sulla posizione del
Liberatore».

3. Il ricorso è manifestamente infondato.
La censura, infatti, riproposta con il presente ricorso, va ritenuta
null’altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di
legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già
ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con
motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati
elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva.
Pertanto, non avendo il ricorrente evidenziato incongruità, carenze o
contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata tutta su
una nuova ed alternativa rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di
mero merito, va dichiarata inammissibile.
Alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una
somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in € 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA

1

un assegno bancario e truffa.

Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

Roma 08/04/2014

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