Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28360 del 30/03/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28360 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: RICCARDI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Monarca Guido, nato a Pisa il 12/01/1955

avverso l’ordinanza del 01/07/2015 del Gip del Tribunale di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Massimo Galli, che ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza
impugnata e la restituzione degli atti al Tribunale procedente.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 1 luglio 2015 il Gip del Tribunale di Milano dichiarava
inammissibile l’istanza di restituzione nel termine proposta da Monarca Guido per
proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna emesso dal Gip del
Tribunale di Milano il 22/12/2014, irrevocabile il 14/05/2015, in relazione all’art.
10 bis d.lgs. 74 del 2000.

Data Udienza: 30/03/2016

2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il difensore di Monarca
Guido, Avv. Luca Luparia Donati, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza per i
seguenti motivi:
2.1. Vizio di omessa motivazione in ordine alla richiesta di declaratoria di
non esecutività del decreto penale di condanna per la nullità della notifica, in
quanto eseguita in Milano, via Guido D’Arezzo n. 7, a mani di soggetto terzo,
anziché in Lugano, via Regazzoni 6, Svizzera, in quanto cittadino italiano
residente all’estero ed iscritto all’AIRE;

non adempiuto l’onere di dimostrare il rispetto del termine decadenziale di cui
all’art. 175 c.p.p., essendo stata nella fattispecie la richiesta avanzata ai sensi
dell’art. 670 c.p.p.; in ogni caso, l’erroneità della decisione si evince dalla
circostanza che Monarca Guido era venuto a conoscenza del decreto penale di
condanna verso la metà del mese di giugno 2015, ed in data 26/06/2015 veniva
presentata l’istanza rigettata;
2.3. violazione di legge: lamenta che l’ordinanza impugnata non abbia
fornito la dimostrazione dell’effettiva conoscenza dell’atto, limitandosi ad
affermare la legittimità del procedimento di notifica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
Invero, il decreto penale risulta notificato presso il domicilio fiscale
dell’odierno ricorrente, sebbene risultasse, dagli posti a fondamento del
provvedimento che l’imputato avesse variato la residenza nel 2012, allorquando
1

si era trasferito in Lugano (Svizzera), via Regazzoni, 6.
Tale profilo incide, evidentemente, sulla validità ed efficacia del titolo
esecutivo, atteso che lo stesso art. 670, comma 1, c.p.p. rimette al giudice
dell’esecuzione l’accertamento sulla mancanza o sulla non esecutività del
provvedimento, “valutata anche nel merito l’osservanza delle garanzie previste
nel caso di irreperibilità del condannato”.

Al riguardo, l’art. 670, comma 1, c.p.p., nel demandare, fra l’altro, al giudice
dell’esecuzione il compito di valutare “anche nel merito, l’osservanza delle
garanzie previste nel caso di irreperibilità del condannato”, intende riferirsi
soltanto alle eventuali irregolarità riguardanti la dichiarazione di irreperibilità
emessa dopo la pronuncia della sentenza e quindi potenzialmente idonee ad
impedire il passaggio in giudicato della medesima, con esclusione, pertanto, di
altre irregolarità concernenti l’irreperibilità dichiarata nel corso del procedimento
di cognizione (Sez. 1, n. 5003 del 14/07/1999, Egger, Rv. 214211)

2

2.2. violazione di legge: erroneamente l’ordinanza impugnata ha ritenuto

Il sindacato sulla valida formazione del titolo esecutivo va infatti esercitato
mediante l’incidente di esecuzione, fermo restando che in tale sede l’osservanza
“delle garanzie previste per il caso di irreperibilità del condannato” (art. 670 cod.
proc. pen.) può essere verificata solo con riguardo a provvedimenti assunti dopo
la pronuncia della sentenza (Sez. 6, n. 41982 del 21/09/2004, Fava, Rv.
230220, che, in motivazione, ha osservato che, a fronte della prospettata nullità
della notifica, sarebbe inammissibile anche un’istanza di restituzione nel termine,
poiché tale istituto presuppone la ritualità dell’atto che ha determinato la

Ebbene, l’ordinanza impugnata risulta avere dichiarato inammissibile
l’istanza dell’odierno ricorrente, omettendo qualsivoglia motivazione sulla
questione della esecutività del titolo, evidentemente propedeutica rispetto allo
stesso profilo della restituzione nel termine, come del resto si evince dallo stesso
comma 3 dell’art. 670 c.p.p., che prevede l’ipotesi della doppia richiesta dichiarazione di non esecutività e restituzione nel termine -: in tal caso, infatti,
“il giudice dell’esecuzione, se non deve dichiarare la non esecutività del
provvedimento, decide sulla restituzione”.
Nel caso in esame, erroneamente il giudice dell’esecuzione ha deciso
sull’istanza di restituzione nel termine, omettendo di decidere sulla preliminare
questione della esecutività del titolo.
Va pertanto annullata senza rinvio l’ordinanza impugnata, con trasmissione
degli atti al Tribunale di Milano.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata ed ordina la trasmissione degli
atti al Tribunale di Milano.

Così deciso in Roma il 30/03/2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

decorrenza del termine stesso).

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