Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28360 del 08/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28360 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MOSCAGGIURA COSIMO N. IL 02/08/1978
avverso l’ordinanza n. 287/2013 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 30/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;
Data Udienza: 08/04/2014
1. Con ordinanza del 30/07/2013, la Corte di Appello di Lecce sez. distaccata di Taranto – dichiarava inammissibile l’istanza con la
quale, in data 14/06/2013. MOSCAGGIURA Cosimo, aveva richiesto la
rimessione in termini per l’impugnazione della sentenza del Tribunale di
Taranto del 28/02/2013 essendo stata la medesima istanze proposta già
sentenza il Mosca ggiura risulta assente per rinuncia all’udienza del
28/02/2013».
2.
Avverso la suddetta ordinanza, l’imputato, in proprio, ha
proposto ricorso per cassazione che, però – essendo stati dedotti motivi
incomprensibili e, comunque aspecifici rispetto alla motivazione addotta
dalla Corte – va ritenuto inammissibile con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento
in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 08/04/2014
presso il medesimo Tribunale e che, comunque, «dall’intestazione della