Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2836 del 23/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 2836 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
KAMISKA MARJANA N. IL 04/09/1991
avverso l’ordinanza n. 27/2013 TRIB. LIBERTA’ di BOLZANO, del
31/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;
›th/se tite le conclusimi’ del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

_Z

4/01A- ( 9442

Data Udienza: 23/10/2013

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza in data 31.5.2013 il Tribunale di Bolzano,in funzione di giudice del
riesame,rigettava l’appello proposto nell’interesse di KAMINSKA Marijana avverso
, l’ordinanza della Corte di Assise di Appello di Trento /Sez.Distaccata di Bolzano che

di presentazione alla PG.
Tale misura era stata disposta dal GIP. con provvedimento datato 29 gennaio 2013,su
richiesta formulata dal PM in data 25.9.2012,sostituendo la misura predetta a quella
del divieto di espatrio,in riferimento alla imputazione di cui all’art.575 CP.
Il Tribunale aveva disatteso la censura difensiva con riferimento alla dedotta
incompetenza funzionale del GIP. che aveva disposto la più grave misura cautelare,
evidenziato a carico della imputata ,nei cui confronti era stata emessa la sentenza di
primo grado,l’esistenza dei presupposti di applicazione della misura inflitta.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore rilevando:
1-la violazione di legge inerente alla applicazione dell’art.34 CPP.
A sostegno di tale censura evidenziava che il magistrato che aveva emesso
l’ordinanza in qualità di GIP non era competente,rilevando che all’epoca del
provvedimento impugnato gli atti erano stati trasmessi al GUP per il giudizio ,onde
non rientrava nella competenza del GIP l’adozione del provvedimento richiesto dal
PM.
Inoltre rilevava che secondo la previsione tabellare dell’ufficio,i1 magistrato era privo
di competenza nel procedimento in oggetto.
2-con ulteriore motivo deduceva la illogicità della motivazione.
Per tali motivi chiedeva l’annullamento.

RILEVA IN DIRITTO
Il ricorso risulta inammissibile.

1

in data 13.5.13 aveva rigettato l’istanza di revoca della misura cautelare dell’obbligo

E’ da premettere che secondo quanto è dato desumere dall’ordinanza
impugnata,l’imputata aveva proposto appello innanzi al Tribunale del
riesame,avverso il provvedimento emesso dalla Corte di Assise di Appello di Trento
che aveva rigettato la richiesta di revoca della misura dell’obbligo di presentazione
alla pg.applicata dal GIP in aggravamento della misura del divieto di espatrio.

alle censure attinenti alla dedotta incompetenza funzionale del GIP emittente,per
essere stata pronunziata sentenza di condanna dal GUP.,sia in riferimento alle
condizioni che legittimavano l’accoglimento della richiesta del PM di applicare la
misura di maggior gravità.
Invero,per quanto riguarda la censura di incompetenza e violazione dell’art.34 cpp. si
deve evidenziare che il provvedimento cautelare con il quale il GIP ha disposto la
misura di maggiore gravità,dell’obbligo di presentazione alla pg. deve ritenersi
legittimamente emesso ,non sussistendo la incompetenza funzionale dedotta dalla
difesa: sul punto si annovera Cass.Sez.II,sente.15.4.2002,n.14316-RV221549,per cui
la causa di incompatibilità prevista dall’art.34 comma 2bisCPP.nei confronti del
giudice il quale abbia esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari,non è
configurabile quando-successivamente alla chiusura delle indagini ed all’emissione
del decreto di fissazione dell’udienza preliminare-il giudice che provvede poi alla
celebrazione di tale udienza adotti,nel frattempo,un provvedimento de libertateIn secondo luogo deve ritenersi ininfluente ,ai fini della legittimità del provvedimento
impugnato,la circostanza che il magistrato che ebbe ad adottare il provvedimento in
sostituzione del giudice impedito,abbia emesso l’ordinanza in epoca successiva alla
data di scadenza dell’impedimento del primo magistrato del medesimo ufficio.
Invero vale al riguardo il principio giurisprudenziale per cui l’incompetenza del
singolo giudice non determina la nullità dell’atto,deducibile ai sensi dell’art.178 CPP.
Vale altresì rilevare che le disposizioni inerenti alla assegnazione di processi a
sezioni,collegi e giudici non si considerano attinenti alla capacità del giudice,a norma

2

Ciò posto il provvedimento de quo risulta adeguatamente motivato ,sia in riferimento

dell’art.33,comma secondo CPP. e la loro eventuale violazione non determina alcuna
nullità secondo la previsione dell’art.178 lett.a) CPP.(Cass.,22-2-2011/249450-)
2- Deve ritenersi inammissibile la censura di illogicità della motivazione, per
manifesta infondatezza,stante la specifica motivazione circa la condotta manifestata
dall’imputata a seguito della condanna riportata,ed il concreto pericolo di reiterazione

Le doglianze difensive appaiono pertanto,manifestamente prive di fondamento,tenuto
conto della esaustiva motivazione rispondente alle condizioni enunciate dall’art.274
CPP.
Va dunque dichiarata l’inammissibilità del gravame,a cui consegue la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €1.000,00 a favore
della Cassa delle Ammende.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Aricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di €1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Roma,deciso in data 23 ottobre 2013.

1 Consigliere relatore

del reato,desunto da tali elementi.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA