Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2836 del 09/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2836 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PISANELLI FRANCESCO N. IL 01/01/1943
avverso la sentenza n. 605/2013 TRIBUNALE di BRINDISI, del
16/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

Data Udienza: 09/10/2015

RITENUTO IN FATTO
1. – Il Tribunale di Brindisi ha – per la parte che qui rileva – condannato l’imputato
alla pena di sei mesi di arresto e 9.000,00 euro di ammenda, riconosciute le circostanze
attenuanti generiche, per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 256,
comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006, per avere, con più azioni esecutive di
un medesimo disegno criminoso, effettuato abusivamente attività di raccolta e
smaltimento di rifiuti non pericolosi costituiti da tubi in plastica.

cassazione, lamentando l’erronea applicazione dell’art. 163 cod. pen., nonché la
mancanza e la contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento
della sospensione condizionale della pena. La difesa evidenzia, in particolare, che
l’imputato aveva subito una precedente condanna per il reato di cui all’art. 2 del decretolegge n. 463 del 1983, fattispecie – a suo dire – depenalizzata e che, in ogni caso, il
giudice avrebbe dovuto pronunciarsi sul punto.
Con memoria depositata in prossimità dell’udienza davanti a questa Corte, il
difensore chiede l’applicazione dell’art. 131

bis cod. pen., nel frattempo entrato in

vigore, tenuto conto della particolare tenuità del fatto per il quale si procede.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile.
Risulta dagli atti che il beneficio della sospensione condizionale della pena non
era stato richiesto, neanche in via subordinata, dalla difesa, cosicché il giudice di merito
non aveva alcun onere di motivare sul punto. Quest’ultimo ha, del resto,
ragionevolmente considerato inopportuna la concessione di tale beneficio, sul rilievo che
era stata irrogata la sola pena pecuniaria.
Quanto all’applicazione del nuovo art. 131 bis cod. pen., la relativa richiesta
risulta formulata in modo non specifico, perché il ricorrente non evidenzia neanche in
via di mera prospettazione le ragioni per le quali il fatto per cui si procede dovrebbe
essere ritenuto di particolare tenuità.
4. – Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso
senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla
declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 1.000,00.

2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2015.

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