Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28359 del 30/03/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28359 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Nizza Nella, nata a Avola il 22/05/1984,

avverso la sentenza del 05/06/2013 del Tribunale di Siracusa;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Mario Pinelli, che ha concluso chiedendo l’annullamento
della sentenza.

RITENUTO IN FATTO

1.La sig.ra Nella Nizza ricorre per l’annullamento della sentenza del
05/06/2013 del Tribunale di Siracusa – Sezione distaccata di Avola – che ha
applicato nei suoi confronti la pena concordata di 400,00 euro di ammenda per il
reato continuato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 64 e 71, 93 e 95, d.P.R. n.
380 del 2001, accertato in Avola il 02/02/2011.

Data Udienza: 30/03/2016

1.1.Con il primo motivo eccepisce la mancata concessione del beneficio della
sospensione condizionale della pena cui era stata subordinata la richiesta di
applicazione della pena.
1.2.Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 34, cod. proc.
pen., non sussistendo alcuna causa di incompatibilità alla definizione anche del
concorrente reato di cui all’art. 44, d.P.R. n. 380 del 2001 da parte del medesimo
Giudice che, investito di richiesta di sentenza ex art. 129, cod. proc. pen. per
essere il reato estinto a seguito di rilascio di concessione in sanatoria, e di

immobile, ha invece disposto la separazione degli atti relativamente al reato di
cui all’art. 44, d.P.R. n. 380 del 2001, dichiarando di volersi astenere dalla sua
trattazione.
1.3.Con il terzo motivo contesta la demolizione dell’immobile, erroneamente
disposta nonostante il rilascio del permesso di costruire in sanatoria.
1.4.Con il quarto motivo eccepisce l’errata applicazione degli artt. 31,
comma 9, e 98, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001 e difetto di motivazione in
ordine alla sussistenza dei presupposti della disposta demolizione dell’immobile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.E’ fondato e assorbente il primo motivo di ricorso.

3.E’ documentalmente provato che l’imputata, con il consenso del PM, aveva
subordinato l’applicazione della pena alla concessione della sospensione
condizionale della pena.
3.1.11 Tribunale, pur dando atto della richiesta, ha totalmente omesso di
pronunciarsi al riguardo, sia in motivazione che nel dispositivo, condannando
l’imputata alla pena concordata senza concedere il beneficio richiesto.
3.2.Secondo l’indirizzo interpretativo di questa Corte, ricordato anche dal PG
nelle sue richieste scritte, nel caso in cui l’imputato abbia subordinato la richiesta
di applicazione della pena alla concessione della sospensione condizionale, in
presenza del consenso del P.M. il giudice è tenuto a pronunziarsi sulla
concedibilità o meno del beneficio, ratificando in caso positivo l’accordo delle
parti, oppure rigettando in toto la richiesta di patteggiamento (Sez. 3, n. 20383
del 10/04/2001, Buccioni, Rv. 219520; Sez. 4, n. 9455 del 21/01/2011,
Selvaggio, Rv. 249813).
3.3.0ve il giudice non si adegui a detta “regula juris”, la sentenza è affetta
da nullità nel suo insieme e non solo nella parte relativa al punto della
2

sentenza di applicazione pena per i reati in materia sismica relativi al medesimo

sospensione, perché emessa a seguito di un’istanza inefficace e deve,
conseguentemente, essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al
giudice “a quo” per l’ulteriore corso (Sez. 4, n. 47795 del 22/11/2011, Motta, Rv.
252462; Sez. 5, n. 4832 del 01/10/2015, Dodesini, Rv. 266017).
3.4.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza
rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Siracusa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al
Tribunale di Siracusa.
Così deciso il 30/03/2016.

3.5.Restano assorbite tutte le altre questioni.

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