Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28359 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28359 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI RENZO GIANCARLO N. IL 20/11/1947
avverso la sentenza n. 1276/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
12/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 08/04/2014

1. Con sentenza in data 12/06/2013, la Corte di Appello di Roma,
qualificato il delitto di cui al capo b) quale violenza privata, confermava,
in punto di responsabilità, la sentenza pronunciata in data 26/09/2012
dal giudice dell’udienza preliminare del tribunale della medesima città
con la quale Di RENZO Giancarlo era stato ritenuto colpevole dei delitti

comune da sparo, resistenza a pubblico ufficiale ed esplosione di un
colpo di arma da fuoco.

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti
motivi:
2.1. inoGicrrA

DELLA MOTIVAZIONE

per avere la Corte territoriale solo

apparentemente le questioni devolute con l’atto di appello, essendosi
limitata a recepire acriticamente la sentenza impugnata;
2.2.

VIOLAZIONE DEGLI ARTT.

114-116-62

BIS-

69 – 99

COD. PEN.

per

non avere la Corte motivato in ordine alla denegazione delle suddette
attenuanti e alla determinazione della pena.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.
La censura di cui al punto 2.1., infatti, riproposta con il presente
ricorso, va ritenuta null’altro che un modo surrettizio di introdurre, in
questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi
fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale,
con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli
indicati elementi probatori (fra cui, quella che, in pratica, si può definire,
una vera e propria confessione da parte dell’imputato), ha puntualmente
disatteso la tesi difensiva (pag. 3). Pertanto, non avendo il ricorrente
evidenziato incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali, la
censura, essendo incentrata tutta su una nuova ed alternativa
rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata
inammissibile.
Stessa cosa dicasi, mutatis mutandis, sulla doglianza in ordine al
trattamento sanzionatorio relativamente alla quale il tribunale (pag. 4),

1

di ricettazione, rapina aggravata, violenza privata, porto di arma

con una valutazione globale del fatto e della personalità del ricorrente,
ha motivato in modo congruo ed adeguato e, quindi, incensurabile in
questa sede.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art.
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese

di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in C 1.000,00.

P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende

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