Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28358 del 30/03/2016

Penale Sent. Sez. 3 Num. 28358 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: RICCARDI GIUSEPPE

ha pronunciato la seguente

– 8 LUG 2016

SENTENZA
sul ricorso proposto da
A.A.

odi li il

avverso la sentenza del 13/02/2015 della Corte di Appello di Trento

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Massimo Galli, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 13 febbraio 2015 la Corte di Appello di Trento
dichiarava inammissibile l’istanza di revisione proposta da A.A.
avverso il decreto penale di condanna n. 78 del 07/02/2011 emesso dal Gip del
Tribunale di Belluno in ordine al reato di cui agli artt. 110 c.p., 8, comma 1, e
26, comma 2, I. 977 del 1967, per avere, in concorso con B.B., in qualità di amministratori della “Azienda Agricola Fattoria XX di
A.A.”, ammesso al lavoro presso l’azienda il minore S.S., con mansioni di aiuto cuoco, senza la preventiva visita medica.

Data Udienza: 30/03/2016

2. Con ricorso proposto dal difensore Avv. Dorotea Agnoli, A.A.
chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata, esponendo che la coimputata
B.B. aveva proposto opposizione al decreto penale di
condanna, ed era stata prosciolta dal Tribunale di Belluno per difetto della
condizione di procedibilità, in quanto gli accertatori non avevano impartito le
prescrizioni; lamentava il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che
avrebbe valutato in diritto la legittimità della omessa notifica delle prescrizioni, in
quanto il rapporto di lavoro era cessato, senza considerare che i fatti integranti

sono non soltanto quelle sopravvenute, ma altresì quelle non acquisite o non
valutate; al contrario, dall’emissione del decreto penale doveva evincersi la
valutazione dell’esistenza della condizione di procedibilità.
Con un diverso motivo lamentava la violazione del diritto ad un equo
processo, sancito dall’art. 6 CEDU, per la disparità di trattamento rispetto alla
posizione processuale dell’originaria coimputata B.B..

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.

2. In tema di revisione, per “prove nuove” devono intendersi non solo quelle
sopravvenute al giudicato o quelle successivamente scoperte, ma anche le prove
non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite ma non valutate neanche
implicitamente: va tuttavia precisato che se un elemento di fatto emergeva dagli
atti conoscibili dal giudice della cognizione, non sono ammissibili, in sede di
revisione, profili attinenti alla sua mancata valutazione ove si prospettino, in
relazione a esso, questioni rilevabili di ufficio, giacché si deve presumere che di
questo dato di fatto il giudice abbia tenuto conto proprio perchè investito del
dovere di trarne di ufficio le conseguenze in punto di applicazione della legge. (in
tal senso, Sez. 6, n. 49950 del 20/09/2004, Liori, Rv. 230287, in una fattispecie
analoga, relativa alla eccepita mancanza di una condizione di procedibilità, la
Corte ha rilevato come il “fatto” dedotto ai sensi dell’art. 630 comma primo
coincideva con l’ipotesi concreta dedotta nell’imputazione: non può in tal caso
farsi questione di una mancata valutazione da parte del giudice trattandosi di un
aspetto rilevabile di ufficio ex art. 129 cod. proc. pen.).
Sebbene si registri un precedente difforme nella giurisprudenza di questa
Corte (Sez. 5, n. 2473 del 24/05/1999, Puccio C, Rv. 213962:

“In tema di

giudizio di revisione, il requisito della novità della prova deve essere valutato in
relazione agli elementi effettivamente già sottoposti all’apprezzamento del
giudice; pertanto, nel caso di decreto penale divenuto esecutivo per mancanza di

2

le condizioni di procedibilità rientrano nella nozione di “prova”, e che “nuove”

opposizione, la prova della mancanza di una condizione di procedibilità -anche se
la parte non la abbia fatta tempestivamente valere per sua negligenza- deve
considerarsi comunque sopravvenuta. (Fattispecie in tema di emissione di
assegno bancario senza provvista nella quale l’emittente, condannato con
decreto penale, non aveva fatto valere la eccezione di improcedibilità derivante
dal fatto di aver pagato il capitale e quanto altro previsto dall’art. 8 della legge
15.12.1990 n. 386)”), questo Collegio condivide l’orientamento secondo il quale
poiché l’istituto della revisione non si configura come un’impugnazione tardiva

concluso, non è stato rilevato o non è stato dedotto, bensì costituisce un mezzo
straordinario di impugnazione che consente, in casi tassativi, di rimuovere gli
effetti della cosa giudicata dando priorità alle esigenze di giustizia sostanziale
rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici, la risoluzione del giudicato non
può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o un’inedita
disamina del deducibile (il giudicato, infatti, copre entrambi), bensì l’emergenza
di nuovi elementi estranei e diversi da quelli definiti nel processo; ne deriva che
non può costituire “prova nuova” un elemento già esistente negli atti processuali,
ancorché non conosciuto o valutato dal giudice per mancata deduzione o
mancato uso dei poteri d’ufficio. (Sez. 2, n. 7111 del 02/12/1998, dep. 1999,
Lucidi, Rv. 212267).
Nel caso in esame, poiché il giudicato copre il dedotto ed il deducibile,
l’esistenza o la mancanza di una condizione di procedibilità non può assumere il
rilievo di “prova nuova”, ai fini della revisione, non concernendo una valutazione
di fatto – che si assume operata -, bensì una valutazione ‘di diritto’; in altri
termini, riguarda l’erroneità di una decisione giurisdizionale, che non può essere
fatta valere se non con gli ordinari mezzi di impugnazione.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso in Roma il 30/03/2016

Il Consigliere estensore

che permette di dedurre in ogni tempo ciò che nel processo, definitivamente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA