Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28357 del 30/03/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28357 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze
nel procedimento a carico di

Lin Qiaoli, nata a Zhejiang (Cina) il 09/04/1969,

avverso la sentenza del 13/05/2015 del Tribunale di Lucca,

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Eugenio Selvaggi, che ha concluso chiedendo
l’annullamento della sentenza impugnata;
letta la memoria difensiva dell’imputata, dep. il 15/03/2016.

RITENUTO IN FATTO

1.11 Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di
Firenze ricorre per l’annullamento della sentenza del 13/05/2015 del Tribunale di

Data Udienza: 30/03/2016

Lucca che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della sig.ra Lin Qiaoli
in ordine al reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 2, comma 1-bis, d.l. 12
settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute operate a titolo previdenziale e
assistenziale sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti nei mesi di
aprile 2007, marzo, luglio e agosto 2009, per un importo complessivo pari ad C
1.558,00), con la formula «perché il fatto non costituisce reato».
1.1.Con unico motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc.

lamentando che, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, la legge
delega n. 67 del 2014 non ha depenalizzato, con effetto immediato, la norma
incriminatrice.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.Con legge n. 167 del 2014, il Governo è stato delegato, tra l’altro, a
«trasformare in illecito amministrativo il reato di cui all’articolo 2, comma 1bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 , purché l’omesso versamento non ecceda
il limite complessivo di 10.000 euro annui e preservando comunque il principio
per cui il datore di lavoro non risponde a titolo di illecito amministrativo, se
provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla
notifica dell’avvenuto accertamento della violazione».
2.1.La questione della immediata efficacia precettiva della depenalizzazione,
risolta dal Tribunale facendo malgoverno del contrario e costante insegnamento
di questa Suprema Corte (Sez. 3, n. 21036 del 11/03/2015, Santoro, Rv.
263384; Sez. 3, n. 20547 del 14/04/2015, Camazza, Rv. 263632; Sez. 3, n.
43016 del 09/09/2015, Taurisani, Rv. 265367), è ormai superata. Il Governo ha
infatti attuato la delega con d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, con cui è stato previsto
che l’omesso versamento all’INPS delle ritenute previdenziali e assistenziali
operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti costituisce illecito
amministrativo se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui,
applicandosi, in tal caso, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a
euro 50.000 (art. 3, comma 6).
2.2.Secondo quanto dispone l’art. 8, comma 1, le disposizioni del d.lgs. n. 8
del 2016 che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si
applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in
vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato
definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
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pen., la violazione dell’art. 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463,

4

2.3.In tal caso il Giudice dispone la trasmissione all’autorità amministrativa
competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti
amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla
medesima data (art. 9, comma 1).
2.4.Nel caso di specie è prescritto soltanto il reato relativo alle ritenute non
versate operate sulle retribuzioni corrisposte nel mese di aprile 2007, mentre per
le altre i corrispondenti reati non sono prescritti.
2.5.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza

con trasmissione di copia degli atti alla Direzione Provinciale dell’INPS di Lucca
limitatamente agli omessi versamenti delle ritenute operate sulle retribuzioni
corrisposte nei mesi di marzo, luglio e agosto 2009.

P.Q.M.

Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto
dalla legge come reato. Ordina trasmettersi gli atti alla Direzione Provinciale
dell’INPS di Lucca, limitatamente agli omessi versamenti dell’anno 2009.
Così deciso il 30/03/2016.

rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato (art. 9, comma 3),

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