Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28357 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28357 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AOUAME LEKBIR N. IL 01/01/1974
avverso la sentenza n. 2078/2009 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 03/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 08/04/2014

1. Con sentenza in data 03/07/2012, la Corte di Appello di Reggio
Calabria, confermava la sentenza pronunciata in data 16/12/2008 dal
giudice monocratico del tribunale della medesima città con la quale
AOUAME Lekbir era stato ritenuto colpevole del delitto di ricettazione di

2.

Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, in proprio, ha

proposto ricorso per cassazione deducendo

ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE

per avere la Corte territoriale ritenuto la responsabilità penale di esso
ricorrente pur non essendovi agli atti elementi probatori tali che
potessero giustificare la condanna. La Corte si era limitata a ribadire la
motivazione del primo giudice senza aver valutato quelle difensive.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.
La censura, infatti, riproposta con il presente ricorso, va ritenuta
null’altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di
legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già
ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con
motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati
elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva.
Pertanto, non avendo il ricorrente evidenziato incongruità, carenze o
contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata tutta su
una nuova ed alternativa rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di
mero merito, va dichiarata inammissibile.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art.
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende
di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in € 1.000,00.

P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA

1

un telefono cellulare provento di furto.

Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C

1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

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