Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28356 del 08/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28356 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HUSOVIC IBRAIM N. IL 14/02/1981
avverso la sentenza n. 2398/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
31/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;
Data Udienza: 08/04/2014
1. Con sentenza in data 31/05/2013, la Corte di Appello di Brescia
dichiarava HUSOVIC Ibraim alias Husovic Serbo colpevole del reato di
ricettazione.
2.
Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, in proprio, ha
«la sentenza è viziata per insufficienza ed illogicità della motivazione […]
infatti, il giudice estensore, nel redigerla, non appare essersi
esaurientemente soffermato sui motivi di fatto e di diritto riguardanti la
sentenza stessa».
Il ricorso – nei testuali termini in cui la censura è stata dedotta – è
manifestamente infondato essendo generico ed aspecifico rispetto alla
motivazione addotta dalla Corte territoriale non illustrando il ricorrente
le ragioni delle proprie doglianze e non consentendone, quindi, lo
scrutinio.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art.
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende
di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in € 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
proposto ricorso per cassazione deducendo il seguente testuale motivo