Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28355 del 30/03/2016
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28355 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: RICCARDI GIUSEPPE
SENTENZA
– 8 L tiG 2016
sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata
IL
nel procedimento nei confronti di
Luciani Marcello, nato a Macerata il 18/07/1976
Battellini Sabrina, nata a Macerata il 20/11/1973
avverso la sentenza del 07/07/2015 del Gip del Tribunale di Macerata
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Gioacchino Izzo, che ha concluso chiedendo l’annullamento della
sentenza.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata ricorre per
cassazione avverso la sentenza del 7 luglio 2015 del Gip del Tribunale di
Macerata, che applicava a Luciani Marcello e Battellini Sabrina, ex art. 444
c.p.p., la pena di anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione ed C 12.000,00 di
IERE
Data Udienza: 30/03/2016
multa, in ordine ai reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, per aver,
in concorso tra loro, detenuto 111,5 grammi di hashish, 80,1 grammi di cocaina
e 462,23 grammi di eroina.
Lamenta l’erroneità nella determinazione della pena, in quanto, avendo
applicato una pena unitaria partendo dalla pena base prevista per le c.d. droghe
pesanti, non ha calcolato gli aumenti per la detenzione delle c.d. droghe leggere,
che, in seguito alla sentenza 32/2014 della Corte Costituzionale ed alle modifiche
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. È stato affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che in tema di
stupefacenti, la reviviscenza dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (nel testo
anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito
con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente
dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del
2014) comporta la necessità di configurare reati distinti, qualora la condotta
abbia ad oggetto sostanze appartenenti a tabelle diverse (ex multis, Sez. 4, n.
43432 del 07/10/2015, Rodriguez Rodriguez, Rv. 264778; Sez. 4, n. 38125 del
05/06/2014, Marletta, Rv. 260729).
Ne consegue che la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto corretto
il calcolo della pena contenuto nell’accordo processuale sottoposto dalle parti, in
quanto non ha considerato l’autonoma rilevanza, anche ai fini sanzionatori, dei
reati-satellite integrati dalla detenzione delle c.d. droghe leggere.
3. La sentenza va dunque annullata senza rinvio, con la restituzione degli
atti al Tribunale di Macerata per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la restituzione degli atti
al Tribunale di Macerata per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 30/03/2016
Il Consigliere estensore
Il Presidente
normative, integrano autonome fattispecie di reato.