Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28353 del 23/03/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28353 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli
nei confronti di
Imperato Gennaro, nato a Portici il 04-01-1967
Sannino Lucia, nata a Torre del Greco il 23-11-1972
avverso la ordinanza del 11-06-2015 del Gip presso il tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale che ha chiesto dichiararsi
l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata;

Data Udienza: 23/03/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli ricorre per
cassazione impugnando l’ordinanza indicata in epigrafe con la quale il giudice per
le indagini preliminari presso il medesimo tribunale ha dichiarato l’estinzione per
decorso del tempo dell’ordine di demolizione di cui alla sentenza di condanna n.
338 del 10 giugno 1998, divenuta irrevocabile in data 15 luglio 1998.

complesso motivo con il quale deduce l’erronea applicazione della legge penale
(articolo 606, comma 1, lettera b), codice di procedura penale in relazione agli
articoli 172 e 173 codice penale) sul rilievo che il giudice dell’esecuzione ha
erroneamente attribuito natura penale, alla stregua dei principi fissati dalla Cedu,
all’ordine di demolizione, applicando al caso di specie i principi fissati dagli
articoli 172 e 173 del codice penale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La Corte di cassazione, con orientamento che il Collegio condivide e dal
quale non vi è motivo per discostarsene, ha recentemente ribadito che, in
materia di reati concernenti violazioni edilizie, la demolizione del manufatto
abusivo, anche se disposta dal giudice penale ai sensi dell’art. 31, comma 9,
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 qualora non sia stata altrimenti eseguita, ha natura
di sanzione amministrativa che assolve ad un’autonoma funzione ripristinatoria
del bene giuridico leso, configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela
del territorio, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, producendo effetti
sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall’essere stato o
meno quest’ultimo l’autore dell’abuso. Per tali sue caratteristiche la demolizione
non può ritenersi una «pena» nel senso individuato dalla giurisprudenza della
Corte EDU e non è soggetta alla prescrizione stabilita dall’art. 173 cod. pen.
(Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Delorier, Rv. 265540).

3. Consegue l’annullamento dell’impugnata ordinanza con rinvio al tribunale
di Napoli per nuovo esame, il quale si uniformerà al principio sopra formulato.

2

2. Per la cassazione dell’impugnata ordinanza il ricorrente articola un unico

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Napoli.

Così deciso il 23/03/2016

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