Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28352 del 10/03/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28352 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: RICCARDI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Biferali Marco, nato a Civitavecchia il 10/06/1964

avverso l’ordinanza del 26/01/2015 del Gip del Tribunale di Civitavecchia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Marilia Di Nardo, che ha chiesto l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 26 gennaio 2015 il Gip del Tribunale di Civitavecchia
rigettava l’istanza di restituzione nel termine presentata, ex art. 175 c.p., da
Biferali Marco per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna
emesso il 02/02/2010 per il reato di atti osceni, rilevando che l’istante non
aveva specificato il giorno dell’effettiva conoscenza dell’atto.

Data Udienza: 10/03/2016

2. Avverso tale provvedimento ha proposto personalmente ricorso per
cassazione il ricorrente, deducendo cinque motivi, di seguito enunciati nei
limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod.
proc. pen.:
1)

violazione di legge processuale in relazione all’art. 670 c.p.p.:

premesso che la notifica del decreto penale di condanna all’imputato veniva
tentata infruttuosamente presso il domicilio eletto, e successivamente
compiuta mediante deposito dell’atto presso la casa comunale, e spedizione

espone di avere depositato in data 05/08/2014, entro i trenta giorni dalla
effettiva conoscenza del provvedimento, avvenuta casualmente, in ragione
dell’esistenza di una cartella di pagamento, un’istanza con la quale chiedeva
al giudice dell’esecuzione la dichiarazione di non esecutività del decreto e la
sospensione dell’esecuzione del titolo, con rinnovazione della notificazione; in
subordine, chiedeva la restituzione nel termine per proporre opposizione
avverso il decreto penale; lamenta che, all’esito dell’udienza camerale, il
giudice dell’esecuzione abbia rigettato l’istanza di restituzione nel termine per
proporre opposizione, omettendo di pronunciarsi sulla richiesta di non
esecutività del titolo, ai sensi dell’art. 670 c.p.p., che è questione pregiudiziale
rispetto alla restituzione nel termine;
2)

vizio di omessa motivazione in relazione alla richiesta di non

esecutività del titolo: l’omessa notifica del decreto penale, infatti, ha
determinato un vizio del titolo esecutivo, e l’ordinanza impugnata ha omesso
la decisione sulla questione proposta;
3) violazione di legge processuale in relazione all’art. 460, comma 4,
c.p.p.: l’omessa notifica avrebbe dovuto determinare l’impossibilità di
procedere con il rito del decreto penale di condanna, in quanto l’art. 460,
comma 4, c.p.p. prevede la revoca del decreto se non è possibile eseguire la
notificazione per irreperibilità dell’imputato; circostanza che viene in rilievo
anche quando non sia possibile la notificazione nel domicilio dichiarato,
secondo quanto disposto dalla Corte Cost., sent. 504 del 2000;
4) violazione di legge processuale in relazione all’art. 175 c.p.p.: il
presupposto per la restituzione in termini è l’ignoranza dell’atto, a prescindere
da profili di colpa;
5) vizio di motivazione in ordine alla mancata osservanza del termine.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2

dell’avviso, mai ritirato dall’imputato, ed infine eseguita al difensore d’ufficio,

1. Assorbente appare la fondatezza dei primi due motivi di ricorso.
Invero, va evidenziato che l’irreperibilità dell’imputato, nonostante
l’elezione di domicilio – secondo il tenore dell’art. 460, comma 4, c.p.p., in
seguito alla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 504 del 2000 -,
avrebbe dovuto comportare l’impossibilità di definire il procedimento con le
forme del decreto penale di condanna; ai sensi della disposizione richiamata,
infatti, il giudice avrebbe dovuto revocare il decreto penale di condanna e
restituire gli atti al P.M. (ex multis, Sez. 5, n. 18179 del 09/03/2015, Ni

cod. proc. pen., che determina la revoca del decreto penale di condanna, non
presuppone l’adozione della formale procedura dichiarativa di cui all’art. 159
cod. proc. pen., ma va intesa nel senso più generale di non rintracciabilità del
destinatario tale da impedire, comunque, la notificazione del provvedimento”;
Sez. 3, n. 7022 del 12/01/2012, Biesuz, Rv. 251983; Sez. 2, n. 48913 del
26/11/2009, Pacifico, Rv. 246471).
Tale profilo incide, evidentemente, sulla validità ed efficacia del titolo
esecutivo, atteso che lo stesso art. 670, comma 1, c.p.p. rimette al giudice
dell’esecuzione l’accertamento sulla mancanza o sulla non esecutività del
provvedimento,

“valutata anche nel merito l’osservanza delle garanzie

previste nel caso di irreperibilità del condannato”.
Al riguardo, l’art. 670, comma 1, c.p.p., nel demandare, fra l’altro, al
giudice dell’esecuzione il compito di valutare “anche nel merito, l’osservanza
delle garanzie previste nel caso di irreperibilità del condannato”, intende
riferirsi soltanto alle eventuali irregolarità riguardanti la dichiarazione di
irreperibilità emessa dopo la pronuncia della sentenza e quindi potenzialmente
idonee ad impedire il passaggio in giudicato della medesima, con esclusione,
pertanto, di altre irregolarità concernenti l’irreperibilità dichiarata nel corso del
procedimento di cognizione (Sez. 1, n. 5003 del 14/07/1999, Egger, Rv.
214211)
Il sindacato sulla valida formazione del titolo esecutivo va infatti
esercitato mediante l’incidente di esecuzione, fermo restando che in tale sede
l’osservanza “delle garanzie previste per il caso di irreperibilità del
condannato” (art. 670 cod. proc. pen.) può essere verificata solo con riguardo
a provvedimenti assunti dopo la pronuncia della sentenza (Sez. 6, n. 41982
del 21/09/2004, Fava, Rv. 230220, che, in motivazione, ha osservato che, a
fronte della prospettata nullità della notifica, sarebbe inammissibile anche
un’istanza di restituzione nel termine, poiché tale istituto presuppone la
ritualità dell’atto che ha determinato la decorrenza del termine stesso).

3

Yongqin, Rv. 263551: “L’irreperibilità prevista dall’art. 460, comma quarto,

Ebbene, l’ordinanza impugnata risulta avere rigettato l’istanza
dell’odierno ricorrente, omettendo qualsivoglia motivazione sulla questione
della esecutività del titolo, evidentemente propedeutica rispetto allo stesso
profilo della restituzione nel termine, come del resto si evince dallo stesso
comma 3 dell’art. 670 c.p.p., che prevede l’ipotesi della doppia richiesta dichiarazione di non esecutività e restituzione nel termine -: in tal caso,
infatti, “il giudice dell’esecuzione, se non deve dichiarare la non esecutività del
provvedimento, decide sulla restituzione”.

sull’istanza di restituzione nel termine, omettendo di decidere sulla
preliminare questione della esecutività del titolo.
Va pertanto annullata senza rinvio l’ordinanza impugnata, con
trasmissione degli atti al Tribunale di Civitavecchia.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata ed ordina la trasmissione degli
atti al Tribunale di Civitavecchia.

Così deciso in Roma il 10/03/2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Nel caso in esame, erroneamente il giudice dell’esecuzione ha deciso

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