Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28352 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28352 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EPIFANO FABIO N. IL 07/02/1984
avverso la sentenza n. 1074/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 26/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 08/04/2014

1. Con sentenza in data 26/10/2012, la Corte di Appello di L’Aquila
confermava la sentenza pronunciata in data 01/07/2010 con la quale il
tribunale di Pescara aveva ritenuto EPIFANO Fabio responsabile del
delitto di ricettazione di un ciclomotore provento di furto.

Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, in proprio, ha

proposto ricorso per cassazione deducendo

la CARENZA DELLA MOTIVAZIONE

per non avere la Corte territoriale «dato adeguato conto delle risultanze
processuali ed adeguata risposta alle doglianze formulate nell’atto di
appello».

3. Il ricorso è manifestamente infondato.
La censura, infatti, nei testuali termini in cui è stata dedotta, è così
generica, a fonte della puntuale motivazione addotta dalla Corte, da non
consentirne neppure lo scrutinio, non avendo il ricorrente specificato in
alcun modo la propria affermazione, se non citando ed invocando
notorie massime di questa Corte di legittimità.
Alla declaratoria d’inammissibilità, consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende
di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in C 1.000,00.

P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

2.

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